IL GIUSTO INQUADRAMENTO PER LA FIGURA DI ASSISTENTE BAGNANTE

Scritto da Denise Cei.

06 01L'assistente bagnante è una figura specializzata di fondamentale importanza nel suo campo di applicazione, preposta all'assistenza e alla salvaguardia dell'incolumità dei bagnanti di una piscina o di uno stabilimento balneare.
I datori di lavoro soggetti alla presenza di questa figura sono i gestori di stabilimenti balneari e piscine, sottoposti ad una responsabilità amministrativa, civile e/o penale nei confronti delle persone che usufruiscono di tali strutture.
La responsabilità è una materia da non sottovalutare nel lavoro dell'assistente bagnante; il fatto di non svolgere adeguatamente la propria mansione porta, nella maggior parte dei casi, al licenziamento, ma in questo caso specifico la negligenza del suo operato può causare anche la perdita di vite umane, di conseguenza si somma anche una responsabilità civile e/o penale.
Per poter esercitare la professione di assistente bagnante, infatti occorre essere in possesso di uno specifico brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (sezione Salvamento), che abilita all'espletamento delle funzioni di assistenza ai bagnanti negli stabilimenti balneari e nelle piscine.
Per conseguire il brevetto è necessario frequentare un corso di formazione e superare un esame; per poter accedere al corso occorre avere un'età compresa tra 16 e 55 anni, non avere pendenze penali in atto e superare un esame di idoneità preventiva.
Il suo compito principale è quindi garantire la sicurezza assumendosi la responsabilità sia sotto l'aspetto civile che penale, infatti le sue funzioni sono:
- Regolare le attività di balneazione vigilando sul comportamento degli utenti;
- Prevenire gli incidenti in acqua, farvi fronte quando avvenuti mettendo in atto le tecniche di salvataggio e primo soccorso acquisite nel corso di formazione e periodicamente aggiornate;
- Applicare e far rispettare le ordinanze della Capitaneria o regolamento della piscina;
- Verificare periodicamente la chimica delle acque nelle piscine e le condizioni igieniche dell'ambiente.

L'obbligo di presenza di questa figura in ogni struttura di balneazione aperta al pubblico viene stabilito da apposite leggi e circolari ministeriali che le singole regioni devono recepire e dove viene specificato il numero di operatori necessari in base alle caratteristiche dell'impianto.
La presenza, le mansioni ed i compiti dell'assistente bagnante possono variare infatti in base alla dimensione degli stabilimenti; in quelli di piccole dimensioni gli addetti sono pochi e tendono a svolgere più mansioni e può succedere che l'assistente bagnante svolga anche la mansione di bagnino.
Data l'importanza e la delicatezza dei compiti svolti, questa figura non va pertanto confusa con quella di operatore balneare o bagnino che si occupa soltanto della pulizia ed ordine della spiaggia.
L'assistente bagnante è un lavoratore dipendente a tutti gli effetti, può essere assunto con le seguenti tipologie di contratti:
- Tempo indeterminato;
- Tempo determinato (verificando l'eventuale possibilità di attività stagionali);
- Lavoro a chiamata ( da utilizzare come supporto ad altri lavoratori che non riescono a garantire la presenza per tutto l'orario di apertura al pubblico della struttura).

In base alla mansione svolta vengono inquadrati :

CCNL  QUALIFICA  MANSIONE
STABILIMENTI BALNEARI 3° livello Capo assistenti bagnanti
  4° livello Assistente ai bagnanti
  5° livello Bagnimo/inserviente
IMPIANTI SPORTIVI 4° livello Assistente ai bagnanti
  6° livello Addetto ai servizi per i bagnanti

Va fatta una riflessione sull'inquadramento di questa figura quando gli impianti natatori sono gestiti da Associazioni o Società sportive dilettantistiche le quali hanno la possibilità di stipulare contratti di lavoro agevolati in base all'art. 61 del D. Lgs.vo 276/2003 (Legge Biagi), ma solo per "i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali".
Inoltre la normativa fiscale per i compensi maturati dai rapporti e dalle attività di cui sopra prevede un particolare inquadramento dettato dall'art. 67 comma l lettera m) e art. 69 comma 2 TUIR ma solo se sussistono le seguenti condizioni:
1) Il compenso/rimborso spese forfettario sia riferibile all'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;
2) Che l'erogante sia un soggetto riconosciuto ai fini sportivi dilettantistici;
3) Che il compenso non venga percepito in relazione ad un rapporto di lavoro dipendente o nell'esercizio di arti e professioni.

Di conseguenza il termine assistente bagnante non deve trarre in inganno, in quanto non svolge l'attività di un istruttore o allenatore, che a differenza si occupa e partecipa in senso stretto all'attività sportiva, ma ha la funzione di vigilanza e sicurezza a bordo vasca.
Diverso invece è il caso di istruttori di nuoto che posseggono anche l'abilitazione al salvataggio e primo soccorso della F.I.N.: l'articolo 14 del D. M. 18/03/1996, consente infatti un'espressa deroga alla presenza degli assistenti bagnanti abilitati durante le attività sportive dilettantistiche.
In conclusione la soluzione che appare più coerente per il giusto inquadramento dell'assistente bagnante è certamente un contratto di lavoro dipendente vista la necessità del possesso di una qualifica abilitante, l'obbligo di garantire la propria presenza in orari definiti ed il riconoscimento di un compenso fisso e predeterminato. Tutti elementi non riconducibili ad un rapporto di prestazione autonoma non professionale avente per oggetto l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

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