INCENTIVO D.L. N. 76/2013 PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI PRIVI DI OCCUPAZIONE E BENEFICIARI DELL’ASPI E CIRCOLARE INPS N. 175/2013

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05 01L'INPS, con la circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, fornisce le istruzioni operative riguardanti l'applicazione dell'incentivo previsto dal DL n. 76/2013 per la ricollocazione lavorativa dei soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'ASpI. Si ricorda che tale incentivo è stato introdotto nel nostro ordinamento grazie alla novità che il citato "decreto occupazione" (articolo 7, c. 5, lettera b) ha apportato alla Legge n. 92/2012 con l'aggiunta del comma 10-bis dell'articolo 2, che prevede che "al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".

Rispetto alla previsione normativa, in cui si parla di assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti percettori dell'indennità ASpI, la suddetta circolare estende il beneficio anche a soggetti che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita e, soprattutto, anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, a cui, in forza della previsione contenuta all'articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato ( la norma prevede, infatti, la sospensione d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi). Queste "estensioni" vengono inserite nella circolare in ragione della "ratio legis", che è chiaramente finalizzata alla creazione di stabile occupazione per i soggetti che ne sono sprovvisti, ma, comunque, non sono indicate nel citato "Decreto occupazionale".

Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

L'incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto e viene corrisposto sotto forma di contributo mensile, solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Se il mese è interamente lavorato, il contributo compete in misura intera; se sono presenti giornate non retribuite (ad esempio astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, il contributo è ridotto dell'importo delle giornate non lavorate.
In questo caso l'importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto va moltiplicato per il numero di giornate non retribuite; tale importo dovrà essere detratto dal contributo pieno riferito allo stesso mese.
Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.
Si precisa, altresì, che la somma a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota. Questa precisazione è alquanto "scontata", dal momento che la retribuzione prevista da qualsiasi contratto collettivo per un lavoratore a tempo pieno è decisamente più alta del 50% dell'importo dell'indennità ASpI, che invece ha un massimale mensile di euro 1.152,90 per l'anno 2013.
Il beneficio, inoltre, non può comunque superare la durata dell'indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell'indennità stessa, detraendo i periodi di cui l'interessato ha già usufruito all'atto dell'assunzione.

Ipotizziamo che l'azienda Alfa, operante nel Terziario, proceda all'assunzione a far data dal 01.01.2014 di una lavoratrice di 52 anni con la qualifica di commessa di 4° livello con contratto full-time a tempo indeterminato. La lavoratrice in questione, licenziata nel mese di Novembre 2013 da un'altra azienda, non collegata al Alfa, percepisce un'indennità ASpI dal 01.12.2013 calcolata su un imponibile previdenziale di 1.534,00 euro.
L'indennità ASpI per la lavoratrice sarà pari alla somma tra:
- il 75% di 1.180,00 = 885,00
- il 25% di (1.534 – 1.180), cioè il 25% di 354,00 = 88,00
per un totale di 973,00 euro per i primi 6 mesi, e 827,00 euro (è prevista una riduzione del 15% dell'indennità per i successivi 6 mesi) per i successivi 6 mesi, per un totale di 12 mesi, come previsto per i soggetti con più di 50 anni.
L'impresa Alfa, quindi, percepirà il seguente importo a titolo di incentivo:
- il 50% di 973,00 , pari a 486,00 euro per 5 mensilità (avendo la lavoratrice già usufruito di un mese di ASpI all'atto dell'assunzione);
- il 50% di 827,00 , pari a 413,00 euro per altre 6 mensilità.

Ipotizziamo, inoltre, che la lavoratrice si assenti dal servizio per malattia dal 20 al 25 gennaio 2014, per un totale di 6 giornate.
In questo caso, l'importo mensile del contributo non è più 486,00 euro, ma diminuisce per le giornate di assenza:

486,00: 31 = 15,68
15,68 * 6 = 94,07
486,00 – 94,07 = 391,93
L'importo del contributo per il mese di Gennaio sarà pertanto di 392,00 euro.

L'incentivo così calcolato è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente, come per esempio l'agevolazione di cui alla legge n. 223/91 per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non titolari della relativa indennità; oppure quella di cui all'art. 4, commi 8 – 11 della legge n. 92/2012, che prevede la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per le assunzioni di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni e disoccupati da oltre dodici mesi. La durata dell'agevolazione è pari a dodici mesi, se l'assunzione è a tempo determinato ovvero a diciotto mesi se a tempo indeterminato.
La cumulabilità, invece, non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario, come per esempio, il bonus lavoro ex art. 1 del DL n. 76/2013, inserito per promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni. Tale incentivo, pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ma fino ad un massimo di seicentocinquanta euro, è riconosciuto per un periodo di diciotto mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che siamo privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, oppure siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Le condizioni da rispettare per l'accesso al beneficio introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera b) del DL 76/2013, provengono sia dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti all'occupazione, sia dal rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla Legge n. 92/2012, nonché dalle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006.
In primo luogo, secondo anche gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, che stabilisce all'art. 2, paragrafo 2, che l'importo massimo di aiuti di stato de minimis che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada, € 30.000 se impresa attiva nel settore della pesca, € 7.500 se impresa attiva nel settore della produzione agricola, €. 500.000,00 se impresa che fornisce servizi di interesse economico generale).
Tali importi si pongono, quindi, come limite all'applicazione dello sgravio in esame.

Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione dei suindicati regolamenti, le imprese dovranno trasmettere all'Inps apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis", ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel DPR n.445/2000.
Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell'anno in cui si procede all'assunzione "agevolata" e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis".
Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di assunzioni successive a quelle per cui è stata trasmessa la dichiarazione e si è goduto dell'agevolazione, l'importo dell'incentivo ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente trasmissione di una nuova dichiarazione "de minimis".

In sintesi, per la corretta fruizione dell'agevolazione, occorre:

- determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;
- calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti "de minimis", di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire;
- trasmettere all'Inps la dichiarazione sugli aiuti "de minimis", nel più breve tempo possibile dall'assunzione/trasformazione del lavoratore, per permettere all'Istituto l'inserimento del codice
di autorizzazione sulla posizione aziendale.
Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti "de minimis" si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione.
I principi appena enunciati trovano applicazione anche in caso di accesso all'incentivo in relazione alla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto a termine già instaurato con un soggetto titolare di indennità ASpI.
In tale circostanza, ai fini del rispetto dei limiti complessivi degli aiuti "de minimis" nel triennio di riferimento, si terrà conto della data di trasformazione del rapporto.

In secondo luogo, il beneficio in trattazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla Legge n. 92/2012. Con tale norma il legislatore ha stabilito che non è possibile applicare gli incentivi nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere; più precisamente:
- l'articolo 4, co. 12, lettera a), primo periodo, recita: "gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva". A titolo di esempio: assunzione di un ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi sei mesi, di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo; assunzione di un ex dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi;
- l'articolo 4, co. 12, lettera b), recita: "gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine";

- l'articolo 4, co. 12, lettera c) recita: "gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva";
- l'articolo 4, co. 12, lettera d) recita: "gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore".

In terzo luogo, il beneficio in trattazione soggiace al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006, che ha disposto che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale" è subordinata al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
La norma, inoltre, stabilisce che, fermi restando gli altri obblighi di legge, ai fini della fruizione delle agevolazioni in trattazione i datori di lavoro sono tenuti al rispetto "degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Per accedere al contributo introdotto dall'art.7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013, i datori di lavoro trasmetteranno alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità secondo il form allegato alla circolare.
A tal fine, si avvarranno della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)".
La Sede cui è stata inoltrata la richiesta provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare diritto e durata del contributo in questione.
A tal fine, laddove in ragione della residenza del lavoratore che ne ha fatto domanda, la gestione dell'indennità ASpI sia di competenza di altra Sede, la Sede ricevente l'istanza aziendale provvederà -via mail - a richiedere a quest'ultima i dati utili per la quantificazione del contributo a favore del datore di lavoro che ha proceduto all'assunzione ovvero alla trasformazione, a tempo pieno e indeterminato, di un precedente rapporto a termine.
Le Strutture coinvolte, attivando al loro interno e tra di loro le più ampie sinergie organizzative, garantiranno la massima tempestività nell'espletamento delle operazioni sopra descritte.
L'avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all'azienda secondo i consueti canali e all'intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende.
Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell'incentivo.
La Sede che autorizza l'azienda al beneficio ex art. 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013 provvederà, altresì, ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione "8D" avente il significato di "azienda destinataria del contributo previsto dall'art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ASpI".

Per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, i datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "ASpI" avente il significato di "incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice "L434" avente il significato di "conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI";
- con il codice "L435" avente il significato di "arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI".
Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro si trovino nelle condizioni di dover restituire importi non spettanti, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell' elemento <CausaleADebito>  inseriranno il codice causale "M303" avente il significato di "Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI";
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

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