L’INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET E LA CUMULABILITÀ CON L’ESONERO CONTRIBUTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE L. 205/2017

Scritto da Laura Ferrari e Marzio Giagnoni.

01Il 19 marzo 2018 l'Inps è intervenuta con la circolare n. 48 fornendo le istruzioni operative e rendendo pertanto possibile l'applicazione dell'Incentivo Occupazione Neet, facendo seguito al decreto direttoriale n.3 dell'Anpal del 2 gennaio 2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018 e rettificato dal decreto direttoriale n. 85 del 5 marzo 2018. Si tratta di un incentivo riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani iscritti al "Programma Garanzia Giovani" effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018.

L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale, il massimale viene proporzionalmente ridotto.

I soggetti che danno diritto all'incentivo sono i giovani iscritti al programma "Garanzia Giovani" con età compresa tra 16 e 29 anni. Ricordiamo che per iscriversi al programma Garanzia Giovani, in aggiunta al requisito anagrafico, è necessario che il giovane sia un NEET "Not ( engaged in) Education, Employment or Training", cioè non sia inserito in un percorso di studi o formazione e sia privo di impiego lavorativo (soggetto che non studia e non lavora).

Beneficiari dell'incentivo sono i datori di lavoro privati che effettuino l'assunzione di giovani NEET tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2018 senza esservi tenuti in forza di disposizioni di legge e che abbiano una sede di lavoro ubicata nel territorio dello stato Italiano, ad esclusione della provincia autonoma di Bolzano. L'incentivo non trova applicazione per i datori di lavoro domestico e per tutti gli enti della pubblica amministrazione.

Le tipologie di contratti che consentono di procedere con la richiesta dell'incentivo sono i contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e i contratti di apprendistato professionalizzante.
Possono rientrare nel beneficio anche i soci lavoratori di cooperativa purché assunti con contratto di lavoro subordinato.
L'incentivo non spetta, invece, in caso di assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e diploma professionalizzante, apprendistato di alta formazione e di ricerca, contratto di lavoro domestico e contratto di lavoro intermittente.

L'Inps nella circolare in parola precisa che il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto degli obblighi contributivi, di legge, degli accordi, dei contratti collettivi nazionali, regionali e provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.
E' bene ricordare che l'incentivo all'occupazione non spetta se l'assunzione costituisce un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva e se viola il dritto di precedenza. Non spetta inoltre se presso il datore di lavoro o utilizzatore sono in atto sospensioni di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione, fatto salvo che le assunzioni si riferiscano ad un livello diverso rispetto a quello posseduto dai lavoratori sospesi. L'incentivo non spetta neppure se l'assunzione riguarda lavoratori sospesi o licenziati nei sei mesi precedenti. L'Istituto precisa infine che la comunicazione obbligatoria di assunzione effettuata tardivamente, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativo al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis ", oppure, in alternativa, oltre a tali limiti, può essere fruito alle seguenti condizioni:

  1. l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  2. per i lavoratori di età compresa tra i 25 e 29 anni, l'incentivo può essere usufruito solo se, in aggiunta all'incremento occupazionale, il lavoratore sia privo di un lavoro regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti o non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, qualifica o professionale oppure abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni, senza aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito ovvero se sia assunto in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la media statale.

Per quanto riguarda i rapporti fra l'incentivo in parola e gli altri attualmente in essere previsti dalle vigenti disposizioni normative, si intende sottolineare come, per espressa previsione dell'articolo 9 del decreto direttoriale nr. 3/2018, ne venga chiaramente esclusa la cumulabilità.
Al contrario, la suddetta agevolazione, risulta pienamente cumulabile con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile introdotta dall'articolo 1, comma 100 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

In sostanza, per assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 100 ss., della legge di Bilancio per il 2018 (incentivo occupazione giovanile stabile), ricorrendone tutti i requisiti di legge sarà possibile accedere anche all'incentivo Occupazione NEET, ottenendo di fatto uno sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro ad esclusione, come noto, dei soli premi e contributi INAIL.

E' bene chiarire fin d'ora come la cumulabilità in discussione operi sempre entro il tetto massimo previsto dall'Incentivo NEET, vale a dire 8.060,00 euro su base annua.
Di conseguenza, a fronte dell'importo massimo riconoscibile di 3.000,00 euro/anno previsti dall'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, l'accesso all'Incentivo Occupazione NEET consentirà un ulteriore sgravio entro il limite di 5.060,00 euro su base annua che, sommato al precedente, comporterà per l'appunto un possibile sgravio fino al massimale suindicato.

Tutto ciò premesso, il datore di lavoro che vorrà richiedere l'incentivo Occupazione NEET dovrà presentare apposita istanza all'INPS, in via esclusivamente telematica tramite l'applicazione DiResCo, indicando i riferimenti del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato, la regione e la provincia in cui sarà effettuata la prestazione lavorativa, l'importo della retribuzione media mensile maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, la misura dell'aliquota datoriale oggetto di sgravio; dovrà, inoltre, indicare se per l'assunzione si intenderà fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 ss., della legge nr. 205/2017.
L'Istituto previdenziale procederà quindi a consultare gli archivi informatici dell'ANPAL, al fine di verificare che il soggetto per la cui assunzione viene richiesto l'incentivo, sia effettivamente iscritto al Programma "Garanzia Giovani" e sia stato correttamente profilato e preso in carico, requisiti, questi, indispensabili per il buon esito della richiesta di sgravio.
Effettuato tale passaggio, l'INPS calcolerà l'importo dell'incentivo spettante e informerà mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza il datore di lavoro della prenotazione di tale importo in suo favore.
E' bene evidenziare che, pena decadenza dell'incentivo, il datore di lavoro entro dieci giorni dovrà procedere a confermare l'avvenuta assunzione del giovane, in modo da confermare la prenotazione effettuata da parte dell'INPS.

Qualora l'istanza non dovesse venire inizialmente accolta ad esempio, in quanto il giovane risulti iscritto a Garanzia Giovani ma non sia stato ancora preso in carico da parte della struttura competente, la stessa resterà comunque valida, conservando altresì la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per i successivi 30 giorni.

In tal periodo, l'ANPAL interesserà la Regione competente, la quale dovrà a sua volta attivarsi, entro 15 giorni, per la presa in carico del giovane. A fronte di un'eventuale inerzia da parte della Regione, l'ANPAL stessa procederà alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.

Se questa procedura dovesse finalizzarsi con esito positivo entro i 30 giorni di cui sopra, la richiesta di riconoscimento dell'agevolazione verrà definitivamente accolta; viceversa, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia, salvo possibilità per l'interessato di presentarne una ex novo.

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