PERMESSI DI PATERNITA' OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA 2018

Scritto da Amelia Paese.

06Quanti giorni spettano al padre lavoratore per occuparsi del figlio appena nato?

La legge di stabilità 2018 ha introdotto alcune novità riguardanti i permessi di paternità obbligatoria, per i lavoratori dipendenti.

Partendo dalla vecchia disciplina, è bene ricordare come l'art.4 della legge n.92/2012 abbia introdotto il diritto del padre di astenersi dal lavoro in determinati casi per occuparsi del nascituro attraverso il cosiddetto congedo di paternità.
Il legislatore prevedeva in origine due giorni di congedo al padre per la cura del proprio figlio, senza variazioni in caso di parto plurimo, scenario che cambia dal 1° gennaio 2018, dove i giorni da godere diventano quattro anche non continuati e l'unico divieto fatto è quello del frazionamento ad ore degli stessi. A tali quattro giorni obbligatori è stato previsto anche un giorno facoltativo tuttavia con alcune conseguenze sul congedo di maternità della madre del bambino che verranno descritte in seguito.

Entro quando usufruire del congedo?

Il padre può richiedere il congedo obbligatorio non oltre il quinto mese dal giorno di nascita del bambino, nei casi di adozione o affidamento di un minore si considera la sua data di ingresso in famiglia. È altresì possibile goderlo in concomitanza al congedo di maternità in essere della madre. L'indennità sarà interamente a carico al dell'INPS, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro il quale potrà, una volta ricevuta la richiesta scritta dal dipendente quindici giorni prima del giorno interessato, comunicare all'istituto attraversi il flusso uniemens. Se il lavoratore volesse prendere il congedo proprio nel giorno del parto della moglie, i quindici giorni dovranno essere calcolati dalla data presunta del parto.
Vi è la possibilità inoltre di richiedere il pagamento diretto all'INPS, in questo caso la domanda va presentata on line all'Istituto o tramite i suoi intermediari.
È bene precisare come tali congedi siano godibili anche durante le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione e cessazione dello stesso e durante il periodo di NASPI e CIG, in questi casi il trattamento economico previsto prevale rispetto alle precedenti prestazioni a sostegno del reddito.

Per quel che riguarda il congedo facoltativo, questo potrà essere di un giorno solo, richiesto sempre nei 15 giorni precedenti allo stesso e in forma scritta, l'indennità sarà al 100% a carico dell'INPS. Si differenzia dal congedo obbligatorio, in quanto questo andrà a ridurre di un giorno il congedo di maternità e toccherà a tutti e due i genitori presentare dichiarazione scritta, che per la madre significherà "cedere" il giorno di congedo prescelto al padre.

L'importanza di un corretto utilizzo degli strumenti a favore della paternità è stata più volte affermata dalla giurisprudenza, soprattutto per quanto concerne i congedi parentali.
A tal proposito, ha suscitato numerosi commenti e riflessioni la recente sentenza n. 509\2018 con la quale la Corte di Cassazione ha confermato, in coerenza con un suo orientamento già espresso in precedenza, il licenziamento disciplinare da parte di un datore di lavoro verso un dipendente il quale avendo usufruito del congedo parentale non aveva svolto alcuna attività in favore del figlio.
Il dipendente è ricorso in Cassazione, sostenendo che il recesso doveva considerarsi illegittimo, in quanto nella normativa sui congedi parentali non ci sarebbe alcun obbligo di garantire al figlio una presenza continua ed esclusiva come per i permessi disciplinati dalla L.104/1992 con finalità assistenziali.

In questo scenario è bene sottolineare la volontà della Suprema Corte di evidenziare che "l'abuso si configura nel momento in cui il genitore trascuri il figlio, non soltanto per essersi dedicato ad un'altra attività lavorativa, ma laddove quest'ultimo non si sia preoccupato delle esigenze puramente fisiologiche del minore" e soprattutto "Ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio, quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore".

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