L'OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEGLI STIPENDI SCATTA A LUGLIO (MA NON COINVOLGERA' TUTTI)

Scritto da Stefania Coiana.

05La Legge n 205 del 27 Dicembre 2017, prevede l'obbligo in capo ai datori di lavoro o committenti di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa attraverso uno dei seguenti mezzi:

  1. Bonifico sul conto corrente indicato dal lavoratore;
  2. Strumenti di pagamento elettronico;
  3. Pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale, solo se il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. Tramite assegno bancario o circolare; l'assegno, potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o in caso di suo impedimento a un suo delegato purché di età non inferiore ai 16 anni d'età. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere l'assegno è il coniuge, il convivente o un familiare. Pertanto si deve presumere che, se il delegato è una persona diversa da quelle sopra elencate, il legittimo impedimento deve essere comprovato, in caso di contenzioso anche con gli organi di vigilanza.

L'obbligatorietà di tale previsione avrà decorrenza dal 1 luglio 2018, interesserà tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dalla durata del rapporto, ricomprendendo quindi anche il lavoro a domicilio, il telelavoro, lo smart-working e il lavoro intermittente ecc., oltre alle forme più tradizionali di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato full-time e part-time.
La norma, è applicabile anche ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).
La disciplina in esame, non cita i PrestO (rapporti di prestazione occasionale) che per natura e modalità operative, ottemperano già al requisito della tracciabilità, prevendendo lo svolgimento dell'intera transazione nel portale Inps.
Per espressa previsione della norma, il divieto non si applica alla Pubblica Amministrazione e ai rapporti di lavoro domestico (rientrano nella fattispecie sia i rapporti di lavoro domestico disciplinati dai CCNL, sia quelli disciplinati dalla legge n. 339/1958).
Tra i rapporti interessati dall'introduzione del divieto, il legislatore non cita le forme di lavoro autonomo occasionale, per le quali saranno opportuni maggiori chiarimenti.
La ratio del comma 911 è duplice: da un lato garantisce il principio del favor prestatoris, che individua nel lavoratore la parte debole del rapporto di lavoro, e lo sottrae al rischio che gli vengano corrisposti compensi diversi da quelli indicati nella busta paga.
Dall'altro lato, si ritiene che la tracciabilità del pagamento possa essere uno strumento anche al servizio del datore di lavoro che a fronte di eventuali rivendicazioni da parte del personale dipendente, o contestazioni da parte degli organi di vigilanza, potrà in qualsiasi momento dimostrare di aver corrisposto la retribuzione o relative anticipazioni nella misura corrispondente a quella indicata nella busta paga.
In entrambi i casi l'unica attestazione dell'avvenuto pagamento della retribuzione sarà data dalla traccia lasciata da una delle modalità di pagamento previste.
Il comma 912 dell'articolo 1 della Legge in esame, afferma infatti che la firma del lavoratore sul cedolino paga non costituirà, in alcun modo prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, poiché la sottoscrizione "per ricevuta" non comporta, in modo univoco, l'effettivo pagamento della somma, non avendo la busta paga valore di quietanza.
Questo principio, è stato ribadito più volte da alcune sentenze della Corte di Cassazione che, individuano nella busta paga non la prova inconfutabile circa l'erogazione della retribuzione ma uno degli strumenti che possono comporre una presunzione di pagamento della stessa.
La violazione dell'obbligo della tracciabilità degli stipendi, comporterà una sanzione amministrativa tra i 1000 e i 5000 euro.
Occorre sottolineare, che le nuove disposizioni, non incidono sugli adempimenti relativi alla busta paga fissati dalla Legge n.4/1953.
Permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di consegna al dipendente del cedolino paga siglato o con proprio timbro, permane l'obbligo di riportare nel cedolino i dati del lavoratore, i periodo di paga, gli elementi che compongono la retribuzione e le trattenute effettuate, e necessariamente le annotazioni in busta paga devono corrispondere a quanto riportato nel LUL.
Le irregolarità in materia di consegna della busta paga, continueranno a essere sanzionate secondo la previsione dell'art 39 comma 7, del D.L. n. 112/ 2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008.
Con riferimento alle novità in materia di tracciabilità dell'erogazione delle retribuzioni, è chiamato a stipulare una convenzione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, con l'Associazione Bancaria e con Poste Italiane, al fine di individuare gli strumenti più idonei alla promozione della corretta attuazione delle disposizioni introdotte.
Come da più parti è stato sottolineato, l'erogazione dei compensi e delle retribuzioni con un metodo tracciabile può costituire per entrambe le parti del rapporto di lavoro una garanzia di equità e legalità e rappresenta un valido strumento di cui gli organi di vigilanza potranno servirsi per verificare l'effettivo o il mancato adempimento.

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