IL “LIBRETTO FAMIGLIA”

Scritto da Alfio Zarbano - Ferdinando Iachelli.

02 01L'art. 54 bis della legge 21 giugno 2017 n. 96 (di conversione del DL 24 aprile 2017 n. 50) disciplina le nuove prestazioni di lavoro occasionali, sostituendo di fatto le vecchie prestazioni di lavoro accessorie (voucher), abrogate dal Governo, a partire dal 17 Marzo scorso.
La nuova norma diversamente dal precedente voucher distingue due tipi di prestazioni occasionali in virtù dei committenti:

  • Voucher PrestO 2017 (prestazione occasionale) i cui committenti saranno le aziende, comprese quelle operanti nel settore agricolo, che non occupano più di 5 lavoratori dipendenti assunti a tempo Indeterminato.
  • Libretto Famiglia i cui committenti saranno i privati, i quali potranno utilizzarli per pagare le prestazioni per piccoli lavori domestici, interventi di giardinaggio, manutenzione e pulizia, assistenza domiciliare, insegnamento privato e baby sitter.

Tali prestazioni per avere la qualità di "occasionali", rimanendo così escluse dalle regole ordinarie che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, devono rispettare limiti di durata ed economici.

Il Libretto Famiglia
Le persone fisiche possono acquistare un libretto nominativo prefinanziato, cd Libretto Famiglia, al fine di remunerare prestazioni lavorative occasionali rese al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa ed aventi come oggetto:

  1. piccoli lavori domestici (compresi quelli di giardinaggio, pulizia o manutenzione);
  2. servizi di assistenza domiciliare destinati a bambini o a persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. insegnamento privato supplementare.

Tale libretto, acquistabile accedendo alla piattaforma informatica Inps (previa registrazione dell'utilizzatore e del prestatore) o presso gli uffici postali, è composto da titoli di pagamento ciascuno dal valore nominale di euro 10 (comprensivi degli oneri assicurativi e di gestione) con i quali è possibile remunerare prestazioni di durata non superiore ad un'ora; ogni titolo di pagamento è composto nel seguente modo:

  • euro 8: compenso netto per il prestatore;
  • euro 1,65: contributi Gestione separata Inps;
  • euro 0,25: premio assicurativo Inail;
  • euro 0,10: costi di gestione.

Attraverso la piattaforma informatica o i servizi di contact center dell'Inps, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, l'utilizzatore deve effettuare una comunicazione contenente:

  1. i dati identificativi del prestatore;
  2. Il luogo di svolgimento e la durata della prestazione;
  3. Il numero dei titoli di pagamento utilizzati per la remunerazione della prestazione;
  4. Le altre informazioni richieste per la gestione del rapporto.

In aggiunta a quanto previsto per il contratto di prestazione occasionale, gli adempimenti di registrazione e comunicazione relativi al Libretto Famiglia possono essere effettuati anche da enti di patronato.

Limiti economici
Le prestazioni occasionali, nel corso di un anno civile, non devono dar luogo a compensi superiori a:
a) Euro 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) Euro 5.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori. Il comma 8 dell'art. 54-bis prevede la computabilità in misura pari al 75% dei compensi per prestazioni occasionali rese dai seguenti soggetti:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • Giovani con meno di 25 anni di età, iscritti a un ciclo di studi presso istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado e ciclo di studi universitario;
  • Persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o altre prestazioni di sostegno del reddito;

c) Euro 2.500 per ogni prestatore, con riferimento allo stesso utilizzatore.
Gli importi sopra riportati sono da riferirsi esclusivamente al compenso percepito dal prestatore, esclusi gli oneri assicurativi e gestionali.
Al fine del raggiungimento del limite di cui al punto b), sono computati in misura pari al 75%, i compensi per prestazioni occasionali rese da: pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati, beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito.
I compensi percepiti dal prestatore sono inoltre esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione e sono rilevanti ai fini del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Limiti di durata
Le prestazioni occasionali, nel corso di un anno civile, non possono avere una durata superiore a 280 ore.

Procedura
Per effettuare le prestazioni occasionali, prestatori ed utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma informatica, registrarsi preventivamente.
Al momento della registrazione, gli utilizzatori dovranno optare tra Libretto Famiglia o Contratto per prestazioni occasionali; i prestatori dovranno indicare il codice Iban del proprio contro corrente, bancario o postale, sul quale l'Inps effettuerà, entro 15 giorni dal mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, il versamento del compenso pattuito (in caso di mancata indicazione dell'Iban, l'Istituto provvederà ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato da riscuotere presso le Poste Italiane).


E' prevista la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato ed a tempo pieno nel caso cui venga superato:
a) Il limite riguardante la remunerazione complessiva di euro 2.500 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore a favore di un singolo utilizzatore nell'arco di un anno civile;
o, comunque,
b) Il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile;
E' prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui viene accertata la violazione:
1) dell'obbligo di comunicazione preventiva;
2) di uno dei divieti riguardanti l'applicazione del contratto di lavoro occasionale elencanti nel relativo paragrafo.

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