LA NUOVA “PRESTAZIONE OCCASIONALE”

Scritto da Alfio Zarbano - Ferdinando Iachelli.

01 01L'art. 54 bis della legge 21 giugno 2017 n. 96 (di conversione del DL 24 aprile 2017 n. 50) disciplina le nuove prestazioni di lavoro occasionali, sostituendo di fatto le vecchie prestazioni di lavoro accessorie (voucher), abrogate dal Governo, a partire dal 17 Marzo scorso.
La nuova norma diversamente dal precedente voucher distingue due tipi di prestazioni occasionali in virtù dei committenti:

  • Voucher PrestO 2017 (prestazione occasionale) i cui committenti saranno le aziende, comprese quelle operanti nel settore agricolo, che non occupano più di 5 lavoratori dipendenti assunti a tempo Indeterminato.
  • Libretto Famiglia i cui committenti saranno i privati, i quali potranno utilizzarli per pagare le prestazioni per piccoli lavori domestici, interventi di giardinaggio, manutenzione e pulizia, assistenza domiciliare, insegnamento privato e baby sitter.

Tali prestazioni per avere la qualità di "occasionali", rimanendo così escluse dalle regole ordinarie che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, devono rispettare limiti di durata ed economici.

Il Contratto di prestazione occasionale
I soggetti che vogliono avvalersi di prestazioni lavorative occasionali all'interno dell'esercizio di un'attività economica (imprenditori, esercenti arti e professioni) devono far ricorso ad un apposito contratto che va registrato nella relativa piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet dell'Inps¹.
Il contratto in questione è soggetto ad alcuni divieti, in particolare il suo ricorso è vietato:

  1. ad utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  2. ad imprese del settore agricolo (salvo il caso in cui il prestatore appartenga d una delle seguenti categorie: pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati o beneficiari di altre prestazioni a sostegno del reddito);
  3. ad imprese edili, imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  4. nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
  5. quando ci si avvale di prestatori con cui si ha in corso o si è avuto negli ultimi sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

il costo della prestazione è pari a 9 euro per ogni ora di lavoro (retribuzione minima), per il settore agricolo il compenso non può essere inferiore alla retribuzione oraria prevista dalla relativa contrattazione collettiva;
a cui si aggiunge (a totale carico dell'utilizzatore)
- il 33% del compenso per la contribuzione alla gestione separata Inps;
- il 3,5% del compenso per l'assicurazione Inail;
- l'1% del compenso per il finanziamento degli oneri gestionali.

Procedura
Il contratto, una volta registrato, deve essere attivato versando, con modello f24, le somme necessarie per compensare le prestazioni e per far fronte ai relativi oneri assicurativi e gestionali; in particolare
Infine, dopo l'attivazione del contratto, deve essere fatta una comunicazione di inizio dell'attività lavorativa, da effettuarsi almeno 1 ora prima, tramite la citata piattaforma informatica o i servizi di contact center dell'Inps.
La comunicazione deve contenere una serie di dati, tra cui:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l'oggetto della prestazione;
  4. la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
  5. il compenso per la prestazione.

Qualora la prestazione lavorativa non abbia luogo, è possibile revocare la comunicazione precedentemente trasmessa entro i 3 giorni successivi al giorno per cui era previsto lo svolgimento della stessa.
Gli adempimenti relativi alla registrazione e alla comunicazione preventiva possono essere svolti direttamente dall'utilizzatore attraverso la piattaforma informatica (munito di apposito codice pin) o servendosi dei servizi di contact center Inps, oppure tramite intermediario di cui alla legge n.12/1979.

Limiti economici
Le prestazioni occasionali, nel corso di un anno civile, non devono dar luogo a compensi superiori a:

A) Euro 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

B) Euro 5.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori. Il comma 8 dell'art. 54-bis prevede la computabilità in misura pari al 75% dei compensi per prestazioni occasionali rese dai seguenti soggetti:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • Giovani con meno di 25 anni di età, iscritti a un ciclo di studi presso istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado e ciclo di studi universitario;
  • Persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o altre prestazioni di sostegno del reddito;

C) Euro 2.500 per ogni prestatore, con riferimento allo stesso utilizzatore.

Gli importi sopra riportati sono da riferirsi esclusivamente al compenso percepito dal prestatore, esclusi gli oneri assicurativi e gestionali.
Al fine del raggiungimento del limite di cui al punto b), sono computati in misura pari al 75%, i compensi per prestazioni occasionali rese da: pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati, beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito.
I compensi percepiti dal prestatore sono inoltre esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione e sono rilevanti ai fini del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Limiti di durata
Le prestazioni occasionali, nel corso di un anno civile, non possono avere una durata superiore a 280 ore.
Per il settore agricolo il limite di durata si determina calcolando il rapporto tra 2500 (il limite di importo dei compensi per ciascun prestatore con riferimento al medesimo utilizzatore) e la retribuzione oraria determinata dalla relativa contrattazione collettiva.

Il regime sanzionatorio
E' prevista la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato ed a tempo pieno nel caso cui venga superato:
Il limite riguardante la remunerazione complessiva di euro 2.500 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore a favore di un singolo utilizzatore nell'arco di un anno civile;
o, comunque,
b) Il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile;
E' prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui viene accertata la violazione:
1) dell'obbligo di comunicazione preventiva;
2) di uno dei divieti riguardanti l'applicazione del contratto di lavoro occasionale elencanti nel relativo paragrafo.

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