LA PAROLA ALL’INESPERTO

Scritto da Super User.

11 01

Quesito: Un’azienda con 3 dipendenti non è in regola col DURC. L’INPS, ai sensi dell’art. 1 comma 1175 legge 296 del 27-12-06, recupera l’agevolazione connessa all’assunzione di apprendista avviato dopo il 1° gennaio 2012 consistente nello sgravio totale dei contributi nei primi tre anni di apprendistato. L’Istituto procede al recupero applicando un'aliquota contributiva a carico dell'azienda del 10%. Tuttavia, come previsto dalla Circ. n. 5/2008 del Ministero del Lavoro nel paragrafo "Benefici normativi e contributivi", lo specifico regime contributivo dell'apprendistato non rientra tra quelli rilevanti ai fini del rilascio del DURC e l'art. 1 comma 773 della legge n. 296/2006 ha fissato sì al 10% l'aliquota per gli apprendisti, prevedendo però, in via ordinaria e definitiva, per le aziende inferiori ai 10 dipendenti una riduzione all'1,5% per il primo anno e al 3% per il secondo anno. Tra l’altro, nell’elenco (pur non esaustivo) allegato alla circolare non figurano tra le agevolazioni soggette al DURC le aliquote ridotte dell’apprendistato.
Ritengo che sia corretto procedere solamente al recupero della speciale agevolazione che permette l'azzeramento dei contributi nei primi tre anni di apprendistato, applicando quindi l'aliquota del 1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno, poiché trattasi di apprendistato in azienda inferiore ai 10 dipendenti. Cosa ne pensate?

Risposta: In relazione al dettato normativo previsto dall'art. 1 comma 1175 della Legge n. 296/2006 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare n. 5/2008 del 30.01.2008, ha chiarito che "il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra "regola ed eccezione" in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una "eccezione" nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri. [...] Di conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di "sottocontribuzione" che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una "speciale" aliquota contributiva prevista dalla legge [...]". Ne discende, quindi, che la contribuzione dovuta per i lavoratori con contratto di apprendistato sia intesa quale contribuzione ordinaria e non speciale e, pertanto, esclusa dal dettato della norma in analisi. Ad abundantiam, l'art.1, comma 773, della L. n. 296/2006 evidenzia come l'ordinaria contribuzione "per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo". Per espressa previsione di legge – si veda l'art. 22 della legge n. 183/2011 – solamente l'abbattimento totale della contribuzione è inquadrato quale sgravio contributivo, portando quindi a soggiacere alle previsioni dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Per arrivare ad una conclusione ponderata merita evidenziare che, nel caso l'azienda non possa sfruttare tale sgravio contributivo per motivi differenti rispetto alla regolarità del Durc (si pensi ad un'azienda che abbia già fruito di aiuti "de minimis" pari a € 200.000 nell'arco dell'esercizio in corso e nei due precedenti), la contribuzione dovuta risulta essere quella normativamente prevista ai sensi del comma 773 dell'art. 1 della legge n. 296/2006. Tale previsione sembra anche avallata dal fatto che, con circolare Inps n. 128/2012 l'Istituto stesso abbia previsto, in un'ottica di riordino delle codifiche relative all'apprendistato, i codici J1 per apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5% e J2 per apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%. Lo stesso Istituto torna poi sull'argomento all'interno della circolare n. 44/2013, evidenziando come il contributo ASpI sia "dovuto in misura piena (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera - secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012 - lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011". È lo stesso Istituto, in tale passaggio, a specificare come solamente quanto da ultimo previsto (L. n. 183/2011) sia qualificabile come sgravio contributivo.

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