APPALTO ILLECITO DI MANODOPERA

Scritto da Arianna Tursilli.

04 01L'appalto illecito di manodopera si configura nei confronti di chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa, caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'autore dell'illecito è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1000 € per ogni lavoratore reclutato; è prevista l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato ed in taluni casi la confisca dei beni.
A seguito della sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il provvedimento prevede l'assegnazione al Fondo antitratta dei proventi delle confische ordinate.
Interessando i delitti contro la persona ed in particolare contro la libertà individuale, la norma estende, dunque, la punibilità sanzionando anche il datore di lavoro e non solo l'intermediario.
La L. 199/2016, pertanto, ha riscritto l'art. 603 bis c.p. acuendo le sanzioni previste per l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro ed ha modificato la natura della previsione del reato. Si è passati, così, ad una legislazione aperta a più tipologie di condotte criminose da una fattispecie limitata che prevedeva l'individuazione di un'attività organizzata di intermediazione, non meglio definita e stabiliva una serie di specifiche condotte dello stato di sfruttamento.
Il dettato normativo, nei 12 articoli che lo compone, infatti, semplifica il reato liberandolo dalle specifiche che prima ne complicavano l'individuazione ed introduce una fattispecie che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. L'uso della violenza e della minaccia costituiscono, infatti, circostanze aggravanti, dunque, non esclusive del fatto tali da comportare l'aumento della pena con l'applicazione della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
La norma punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro andando a definire gli indici legali dello stato di sfruttamento stabilendo che costituisce reato la sussistenza di anche soltanto una delle seguenti condizioni:

  • la reiterata corresponsione di salari palesemente in spregio delle disposizioni dei CCNL o della contrattazione territoriale stipulata dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato – art 36 Cost.;
  • la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • la sussistenza di violazioni delle norme di igiene nei luoghi di lavoro e la trasgressione delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – D.Lgs 81/2008;
  • la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà le circostanze aggravanti specifiche:

  • il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  • il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  • l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, sia per quanto concerne le caratteristiche delle prestazioni da svolgere, che per quanto attiene alle condizioni di lavoro alle quali il lavoratore è sottoposto.

La legge introduce, infine, misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo.
L'art. 10 della legge, infatti, prevede programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti CCNL al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma- 1957, ad eccezione di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, la norma dispone un piano per la sistemazione logistica, così da supportare i lavoratori stagionali; sempre a difesa del lavoro agricolo la normativa stabilisce all'art. 8 piani di potenziamento in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità per poter certificare e "bollinare" le aziende virtuose.

postit 160

Post-it