PERMESSI PER I LAVORATORI DIPENDENTI: I PERMESSI ELETTORALI

Scritto da Sara Nicoli e Giuseppe Valenti.

03 01Nel corso del rapporto di lavoro i lavoratori dipendenti godono di diritti specifici, tra cui quello di assentarsi nelle ore di lavoro beneficiando di permessi retribuiti e non retribuiti. Tali permessi possono essere previsti dalla Legge o dai contratti collettivi applicati in azienda.
Come prima si accennava le assenze dal lavoro possono essere retribuite, come per esempio i permessi per lutto, per donazione sangue, i permessi per i lavoratori studenti o per i familiari di portatori di handicap. In tutti questi casi il lavoratore conserva anche il diritto al mantenimento del posto di lavoro.
Altri permessi invece, quando non sono giustificati o semplicemente non previsti dai contratti collettivi o dalla legge, non sono retribuiti e l'assenza del lavoratore comporta una mancata retribuzione. Queste sono definite assenze non retribuite.
Rientrano in quest'ultima categoria per esempio le assenze ingiustificate, quando cioè un lavoratore dipendente si assenti dal lavoro o non si presenti senza darne comunicazione giustificata al proprio datore di lavoro. Questa assenza può comportare una serie di conseguenze come la contestazione disciplinare e la mancata retribuzione per l'assenza stessa.
Le categorie di permessi retribuiti sono invece molteplici e ne elencheremo solo alcuni dandone una breve descrizione. Uno dei più comuni è certamente il permesso per lutto. Tale permesso consiste in un'assenza retribuita e concessa al lavoratore ogni qualvolta si trovi in una situazione di lutto familiare o in caso di grave e documentata infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado. In questo caso al dipendente è concessa un'assenza per ogni anno pari a tre giorni retribuiti dal datore di lavoro. Il lavoratore sarà tenuto comunicare al datore l'intenzione di usufruire di tali permessi e dovrà godere dei permessi per lutto entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'infermità.
Altri permessi rilevanti sono i permessi per familiari con handicap gravi per i quali i lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro ed hanno diritto a fruire degli stessi per un numero di ore pari a 3 giorni al mese o ridotte se lavoratori part-time. Al lavoratore spettano tali permessi quando si trovi in prima persona in una situazione di disabilità grave o ad esserlo siano familiari, come per esempio il coniuge, il padre o la madre, i figli, i fratelli o un parente o affine entro il terzo grado. L'art. 33 della Legge 104/1992 disciplina quali agevolazioni sono previste per il lavoratore disabile o per i parenti/affini o coniugi lavoratori che assistono il familiare disabile. Qualora lo stato di disabilità grave sia stato accertato al lavoratore maggiorenne dipendente, lo stesso può usufruire in via alternativa a due ore di permessi giornalieri retribuiti o di tre giorni di permessi mensili retribuiti da utilizzare in via continuativa o frazionabili ad ore.
Qualora un lavoratore fosse iscritto anche ad un percorso di studi come l'università e lo stesso si trovasse a dover affrontare delle prove di esame, avrebbe diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti nella misura stabilita dai contratti collettivi. Il lavoratore studente che intenda godere di tali permessi sarà tenuto a presentare al proprio datore di lavoro una certificazione attestante l'iscrizione all'esame. Alcuni contratti prevedono in aggiunta al permesso per la giornata dell'esame anche il giorno prima per la preparazione. L'art. 10 della Legge n. 300/1970 prevede al comma 1 che i lavoratori studenti frequentanti corsi di studio abbiano diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e alla preparazione agli esami e che non siano obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro durante i riposi settimanali.
In situazioni di consultazioni elettorali previste dalla legge (elezioni di tipo politico, amministrative e europee) si prevede il diritto ad assentarsi dal lavoro per i dipendenti che intendano prestare la propria attività come scrutinatori, segretari o presidenti dei seggi. L'assenza dal lavoro sarà giustificata per tutta la durata delle operazioni con un'apposita certificazione che attesta la presenza del lavoratore al seggio elettivo oltre che da una preventiva comunicazione al proprio datore di lavoro. Tali lavoratori godono del diritto al pagamento delle giornate di permesso o al godimento di giornate di riposo compensativo per tutti i giorni di durata dei seggi.


Permessi elettorali.
La normativa che disciplina la partecipazione di lavoratori subordinati alle operazioni elettorali trova fondamento nell'art. 119 DPR 361/57.
Tutti i lavoratori che siano stati nominati presidente, vicepresidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di partiti o di comitati promotori di referendum presso i seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione, compresi referendum o elezioni europee, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
I giorni di assenza sono considerati dalla Legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, ciò significa che, in via generale, i giorni lavorativi passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.
La normativa, con gli art. 11 L. 53/90; L. 69/92; art. 1 c. 399 L. 147/2003; si è poi interessata di specificare nei dettagli alcuni aspetti tecnici inerenti le giornate di assenza del lavoratore, infatti le giornate festive e quelle non lavorative (come ad esempio il sabato nella settimana corta) sono compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo.
La Legge non precisa la modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione, né specifica se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo, aspetti che, a parere di chi scrive, potrebbero invece essere oggetto di disciplina all'interno della Contrattazione Collettiva di Categoria, mentre è assodato che la rinuncia al riposo deve comunque essere accettata dal lavoratore. A tal proposito è utile precisare che il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni di seggio e che se l'attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.
Tutte le assenze per permessi elettorali devono essere comunicate preventivamente al datore di lavoro e giustificate mediante la presentazione di idonea documentazione.
I lavoratori chiamati al seggio dovranno anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata inviato dal competente ufficio elettorale e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l'orario di inizio e chiusura delle operazioni.

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