LE NOVITA’ SULLE PROCEDURE DI COMPENSAZIONE CON MODELLO F24
L'art.3 del DL n. 50 del 24 Aprile 2017, al fine di contrastare le compensazioni indebite operate dal sostituto d'imposta, interviene:
- rideterminando il limite massimo dei crediti d'imposta oltre il quale, per poterne effettuare la compensazione, è obbligatorio il visto di conformità ovvero la sottoscrizione dell'Organo di controllo contabile (per i contribuenti di cui all'art.2049-bis c.c.) sulle relative dichiarazioni fiscali.
- restringendo le modalità di invio dei modelli F24 con cui si effettuano compensazioni di tipo orizzontale ex art.17 del D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, ossia quelle tra debiti e crediti relativi ad imposte diverse
Relativamente al primo punto, l'ammontare massimo dei crediti d'imposta compensabili liberamente viene ridotto da 15.000 a 5.000 euro.
Quanto al secondo punto, il citato decreto, modificando l'art. 37, comma 49-bis, del DL n.223 del 4/07/2006, prevede l'obbligo, per i titolari di partita IVA, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline, messi a disposizione dall'AdE, per compensare i crediti relativi a :
- Imposta sul valore aggiunto;
- Imposte sui redditi e le relative addizionali;
- Ritenute alla fonte;
- Imposte sostitutive di quelle sul reddito;
- Imposta regionale sulle attività produttive;
- agevolazioni concesse alle imprese sulla base di apposite leggi indicate nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni, che intendono effettuare le compensazioni aventi per oggetto i crediti sopra esposti, debbono pertanto necessariamente utilizzare i canali telematici dell'AdE, previo rilascio delle relative credenziali, oppure incaricare un intermediario abilitato.
Rimane, invece, la possibilità di utilizzare, per la presentazione di modelli F24 senza compensazioni, i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati, quali ad esempio Banche e Poste Italiane.
Sembra ormai consolidata la tesi secondo la quale, per la compensazione del bonus di cui all'art. 13 comma 1-bis del TUIR nonché dei crediti Irpef rimborsati ai dipendenti, non sia obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici dell'AdE; la ratio sembra soggiacere nella qualità di tali crediti, i quali infatti non si riferiscono ad imposte di cui il datore di lavoro ne è titolare ma trattasi di somme che lo stesso ha anticipato ai lavoratori per conto dell'Erario (si consiglia di consultare il link in fondo all'articolo in merito a quanto dichiarato dal direttore generale normativa dell'Agenzia delle Entrate Annibale Dodero durante il 15° Forum lavoro e fiscale, ndr).
Con la Risoluzione n.57/E, l'Ade chiarisce che la nuova disposizione normativa fin qui descritta trova applicazione a decorrere dal 24 aprile 2017 (giorno di entrata in vigore del decreto); tuttavia, la necessità di adeguare le procedure informatiche fa si che i controlli sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici inizieranno solo a partire dal 1° giugno 2017.
Infine, in analogia a quanto espressamente previsto dal Legislatore per la violazione dell'obbligo di cui al punto 1, il mancato rispetto della procedura fin qui esposta ha come conseguenza il recupero, con relativi interessi e sanzioni, delle somme indebitamente compensate.
LINK: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/7973