LE NOVITA’ SULLE PROCEDURE DI COMPENSAZIONE CON MODELLO F24

Scritto da Ferdinando Iachelli.

01 01L'art.3 del DL n. 50 del 24 Aprile 2017, al fine di contrastare le compensazioni indebite operate dal sostituto d'imposta, interviene:

  1. rideterminando il limite massimo dei crediti d'imposta oltre il quale, per poterne effettuare la compensazione, è obbligatorio il visto di conformità ovvero la sottoscrizione dell'Organo di controllo contabile (per i contribuenti di cui all'art.2049-bis c.c.) sulle relative dichiarazioni fiscali.
  2. restringendo le modalità di invio dei modelli F24 con cui si effettuano compensazioni di tipo orizzontale ex art.17 del D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, ossia quelle tra debiti e crediti relativi ad imposte diverse

Relativamente al primo punto, l'ammontare massimo dei crediti d'imposta compensabili liberamente viene ridotto da 15.000 a 5.000 euro.
Quanto al secondo punto, il citato decreto, modificando l'art. 37, comma 49-bis, del DL n.223 del 4/07/2006, prevede l'obbligo, per i titolari di partita IVA, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline, messi a disposizione dall'AdE, per compensare i crediti relativi a :

  • Imposta sul valore aggiunto;
  • Imposte sui redditi e le relative addizionali;
  • Ritenute alla fonte;
  • Imposte sostitutive di quelle sul reddito;
  • Imposta regionale sulle attività produttive;
  • agevolazioni concesse alle imprese sulla base di apposite leggi indicate nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni, che intendono effettuare le compensazioni aventi per oggetto i crediti sopra esposti, debbono pertanto necessariamente utilizzare i canali telematici dell'AdE, previo rilascio delle relative credenziali, oppure incaricare un intermediario abilitato.
Rimane, invece, la possibilità di utilizzare, per la presentazione di modelli F24 senza compensazioni, i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati, quali ad esempio Banche e Poste Italiane.
Sembra ormai consolidata la tesi secondo la quale, per la compensazione del bonus di cui all'art. 13 comma 1-bis del TUIR nonché dei crediti Irpef rimborsati ai dipendenti, non sia obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici dell'AdE; la ratio sembra soggiacere nella qualità di tali crediti, i quali infatti non si riferiscono ad imposte di cui il datore di lavoro ne è titolare ma trattasi di somme che lo stesso ha anticipato ai lavoratori per conto dell'Erario (si consiglia di consultare il link in fondo all'articolo in merito a quanto dichiarato dal direttore generale normativa dell'Agenzia delle Entrate Annibale Dodero durante il 15° Forum lavoro e fiscale, ndr).
Con la Risoluzione n.57/E, l'Ade chiarisce che la nuova disposizione normativa fin qui descritta trova applicazione a decorrere dal 24 aprile 2017 (giorno di entrata in vigore del decreto); tuttavia, la necessità di adeguare le procedure informatiche fa si che i controlli sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici inizieranno solo a partire dal 1° giugno 2017.
Infine, in analogia a quanto espressamente previsto dal Legislatore per la violazione dell'obbligo di cui al punto 1, il mancato rispetto della procedura fin qui esposta ha come conseguenza il recupero, con relativi interessi e sanzioni, delle somme indebitamente compensate.

LINK: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/7973

 

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