IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 2017 E LE NOVITA' DEI CODICI TRIBUTO

Scritto da Fabrizio Cacciola.

02 01Con il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di sanzioni ridotte, purchè si esegua spontaneamente il pagamento:

  • dell'imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 158/2015 (Revisione del sistema sanzionatorio), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 01/01/2016 dalla legge di stabilità per il 2016, hanno apportato ulteriori modifiche all'istituto del ravvedimento operoso, già profondamente rinnovato con la legge di stabilità per il 2015. Di seguito i principali tipi di ravvedimento:

Tipologia di Ravvedimento Operoso

Termine temporale

Sanzione applicabile

Ravvedimento

"Sprint"

Entro 14 giorni dalla scadenza

0,1% per ogni giorno di ritardo

(1/15 di 1/10 del 15%)

Ravvedimento

Breve

Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza

1,5% fisso

(1/10 del 15%)

Ravvedimento

Intermedio

Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza

1.67% fisso

(1/9 del 15%)

Ravvedimento

Lungo

Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore

3,75% fisso

(1/8 del 30%)

Ravvedimento Lunghissimo

(solo per contributi gestiti dall'A.d.E.)

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore

4,29% fisso

(1/7 del 30%)

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore

5% fisso

(1/6 del 30%)

 

Va poi registrata la modifica del saggio degli interessi legali che dal 01/01/2017 sarà pari allo 0,1% (Decreto M.E.F. del 7/12/2016). Gli interessi legali si calcolano dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento, secondo la seguente formula:

(tasso interesse legale x tributo x giorni trascorsi dalla violazione)/365

Si segnala infine, che a partire dal 01/01/2017 l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 17/03/2016, ha sottoposto ad un processo di revisione i tributi esistenti, riducendone il numero e aggiornandone la denominazione.

Ad esempio:

  • il cod. tributo 1004 è stato accorpato al codice 1001;
  • il cod. tributo 1038 è stato accorpato al 1040.

Pertanto, in sede di calcolo del ravvedimento operoso andranno utilizzati i codici tributo in vigore dal 01/01/2017, anche nel caso di tributi riferiti ad anni precedenti.
Si riporta, qui di seguito, un esempio di calcolo:
Codice tributo omesso "1004" pari a € 1.200; scadenza 16/12/2016 (periodo di paga 11/2016) pagamento effettuato in data 20/01/2017 (ritardo di 35 giorni)

A)

a) Giorni di ritardo nel 2016

b) Interessi 2016

c) Importo omesso

Tot. Interessi 2016 (a*b*c)/365

 

15

0,20%

€ 1.200

€ 0,10

         

B)

a) Giorni di ritardo nel 2017

b) Interessi 2017

c) Importo omesso

Tot. Interessi 2017 (a*b*c)/365

 

20

0,10%

€ 1.200

€ 0,07

         

C)

 

a) Sanzione

b) Importo omesso

Tot. Sanzione (a*b)

   

1,67%

€ 1.200

€ 20,04

         

D)

     

Importo omesso

       

€1.200

         

TOTALE DA VERSARE SU F24 (A+B+C+D)

€ 1.220,21

postit 160

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