SALUTE E SICUREZZA: NOVE NUOVI INTERPELLI

Scritto da Manuel Marini.

03 01Alla fine di ottobre scorso, nell'apposita area dedicata all'interno del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati pubblicati le risposte a nove interpelli, riguardanti l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di seguito una breve analisi dei quesiti e delle relative risposte fornite dall'apposita commissione.

Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso
La risposta a tale richiesta dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico (Enea) chiarisce che, qualora in azienda sia presente personale infermieristico durante l'orario di lavoro ed in numero adeguato rispetto alle dimensioni aziendali, il datore di lavoro non è tenuto alla designazione ed alla formazione degli addetti al primo soccorso, dato che le competenze e la formazione del personale infermieristico risulta essere superiore rispetto a quanto richiesto agli addetti al primo soccorso. Anche l'aggiornamento non risulta essere obbligatorio per il datore di lavoro, dato che il personale infermieristico è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento ECM a proprio carico.

Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza
Rispondendo al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, la commissione ha confermato la possibilità di poter frequentare i corsi per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione in modalità e-learning per il solo modulo A (28 ore). Si ricorda che tale previsione è stata sancita nel recente Accordo Stato Regioni del 07.07.2016, entrato in vigore il 03.09.2016.

Applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzi
In risposta alla CNA, è stato esplicitato che l'attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al D.I. 04.03.2013. Anche per tali lavorazioni, pertanto, dovranno essere rispettati i contenuti del suddetto decreto interministeriale (in particolare vi è la necessità di formare gli operatori addetti all'apposizione, revisione o rimozione di segnaletica stradale temporanea).

Presenza del RLS nelle società all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori
In risposta alla Regione Marche, la commissione ha stabilito che in tutte le aziende (o unità produttive), comprese quel all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora "non si proceda alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale
La commissione, in replica alla Regione Lazio, ha sancito che per i medici di continuità assistenziale sussiste l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro.

Oneri visite mediche ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008
All'interpello dell'Unione Sindacale di Base, la commissione ha sancito che i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.

Possibilità di considerare come costo per la sicurezza l'utilizzo di una piattaforma elevabile (PLE) in sostituzione di un ponteggio fisso
La commissione, in replica alla Regione Toscana, ha confermato che il costo per l'acquisto di una PLE può essere inserito nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore ritenga la PLE misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.

Applicazione dell'art. 109 (recinzione di cantiere) del d.lgs. n. 81/2008 nel caso di cantieri stradali
Ad un secondo quesito della Regione Toscana, la commissione dopo aver ricordato che la segnaletica e delimitazione di cantiere previste dal Codice della Strada hanno le funzioni espressamente ivi previste e sono cosa diversa dalla recinzione di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 81/2008, ha sancito che qualora la delimitazione di cui sopra abbia le caratteristiche di "impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni", la stessa deve considerarsi idonea anche ai fini del sopracitato art. 109 del d.lgs. n. 81/2008.

La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree
La commissione, rispondendo ad un quesito della Uil Trasporti, ha definito che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta (ivi compresi i cd rischi generici aggravati legati alla situazione geopolitica del Paese e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento).

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