GRAVIDANZA E LAVORATORI AUTONOMI: L’ INDENNITA’ DI PATERNITA’ AI TITOLARI DI PARTITA IVA E QUELLA DI MATERNITA’ PER LE PROFESSIONISTE

Scritto da Barbara Garbelli.

02 01Il D.Lgs. 80/2015, ai più conosciuto come Jobs Act, ha introdotto, a decorrere dal 25 giugno 2015, l'indennità di paternità per i lavoratori autonomi, già prevista dal Testo Unico sulla maternità, D.Lgs. 151/2000, per i l lavoratori dipendenti.
Possono beneficiarne artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli e pescatori.
I lavoratori autonomi hanno diritto all'indennità di paternità se il coniuge, madre del neonato, titolare di lavoro autonomo o dipendente, non può usufruirne. Nello specifico i casi previsti dalla norma sono i seguenti: morte, grave infermità della madre, abbandono del figlio o affido esclusivo al padre.

L' indennità di paternità.
La novità è operativa dal 25 giugno 2015 e interessa i seguenti lavoratori autonomi: artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale, pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
La novità, come detto, consiste nel riconoscimento del diritto all'indennità di paternità. Il diritto però viene riconosciuto soltanto se la madre ha un'occupazione, sia come lavoratrice dipendente che come lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale pescatrice autonoma della piccola pesca), e sorge nel caso in cui vi sia:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre.

I requisiti.
L'indennità di paternità è concessa dalla data in cui si verifica uno degli eventi di cui sopra, fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice (il congedo per maternità della madre spetta per cinque mesi, distribuiti nel seguente modo: due mesi prima del parto –periodo ante partum- e tre mesi dopo il parto –periodo post partum-).
L' assegno di paternità è concesso alle stesse condizioni e per i medesimi importi previsti per le lavoratrici madri. In ordine ai requisiti, occorre verificare che il padre autonomo, durante il periodo di indennità di paternità:
A) sia iscritto a una delle gestioni dell'Inps per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) oppure, nel caso si tratti di pescatori autonomi, al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Considerando che l'iscrizione alla relativa gestione può avvenire anche dopo l'inizio dell'attività, è necessario tenere presente che:

  • se l'iscrizione è effettuata entro i termini previsti dalla norma (trenta giorni dall'inizio dell'attività per artigiani e commercianti e novanta giorni per gli autonomi del settore agricolo), l'indennità di paternità è corrisposta dal momento in cui si è verificato l'evento che ha fatto sorgere il diritto all'indennità di paternità (morte della madre, grave infermità ecc.), se l'attività è antecedente all'evento stesso;
  • se l'iscrizione avviene oltre i termini previsti dalla norma: l'indennità spetta solo per i giorni successivi alla data di iscrizione;
  • se l'attività è iniziata dopo l'evento (morte della madre, grave infermità, ecc..): l'indennità di paternità decorre dalla data d'inizio dell'attività;

B) sia in regola con il versamento dei contributi per il periodo indennizzabile.

I periodi indennizzabili.
L'indennità spetta al padre lavoratore autonomo dal verificarsi di uno degli eventi che ne danno diritto (vedi sopra), fino al termine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre; questo in corrispondenza dei requisiti sopra citati.
Il giorno del parto viene considerato un giorno a sé stante rispetto ai tre mesi post partum e, pertanto, tale giorno non è indennizzabile a favore del padre, ma è indennizzabile solo a favore della lavoratrice madre avente diritto all'indennità.
Sostanzialmente il periodo di paternità coincide con il periodo post partum della madre, nello specifico:

  • se la madre è lavoratrice dipendente, il congedo post partum coincide con i tre mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti;
  • se la madre è lavoratrice autonoma, l'indennità post partum spetta per i tre mesi dopo il parto.

Trattandosi di un mero indennizzo, per il padre lavoratore autonomo non è previsto l'obbligo di interdizione dal lavoro.

L' importo dell'indennità.
La misura dell'indennità di paternità è calcolata in base alle stesse regole previste per l'indennità di maternità; pertanto, è pari all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta. In particolare (art. 68 del T.U. maternità), l'indennità di paternità:

  1. per artigiani ed esercenti attività commerciali è pari all'80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissata con riferimento all'anno in cui inizia l'indennità di paternità;
  2. per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli) è pari all'80% del limite minimo di retribuzione per la qualifica di operai dell'agricoltura con riferimento all'anno precedente il parto (o l'ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione o affidamento)
  3. per i lavoratori autonomi della pesca è pari all'80% del salario giornaliero convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, fissato per l'anno in cui inizia l'indennità di paternità.

Come si presenta la domanda.
L'indennità non è riconosciuta automaticamente, ma solo su diretta richiesta del lavoratore padre, che deve presentarla entro un anno a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
Per la richiesta l'Inps ha predisposto il modello SR01, che può essere inoltrato tramite posta elettronica certificata o con raccomandata a/r o con presentazione diretta allo sportello. Tali modalità sono da ritenersi temporanee, in attesa che l'Istituto aggiorni il portale; successivamente infatti le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso i consueti canali (web, contact center multicanale o patronati).
La domanda deve sempre essere accompagnata dalla documentazione comprovante il diritto all'erogazione dell' indennità:

  1. in caso di morte della madre, il padre richiedente, all'atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso (attenzione; non serve allegare, né l'Inps può richiederlo al lavoratore né da questi acquisirlo il certificato di morte);
  2. in caso di grave infermità della madre, in mancanza di specifiche che indicazioni da parte della legge, l'Inps conferma le istruzioni in uso per situazioni simili: il padre produce certificazione medica che dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico dell'Inps, il quale valuterà la compatibilità dell'infermità in rapporto all'assolvimento dei compiti di cura e assistenza del neonato;
  3. in caso di abbandono del figlio non riconosciuto dalla madre, il padre rende dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000);
  4. in caso di abbandono del figlio riconosciuto dalla madre, va allegata copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell'altro genitore; qualora alla data della domanda d'indennità il provvedimento non sia stato ancora emesso, il padre presenta copia dell'istanza diretta a ottenere il provvedimento stesso;
  5. in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, questi (affidatario) indica solo gli elementi identificativi del provvedimento indicando l'autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria.

La maternità delle lavoratrici autonome: il caso delle libere professioniste.

Nella trattazione dell'indennità di paternità abbiamo più volte precisato che le modalità di definizione, in termini economici e temporali, sono le medesime previste per le lavoratrici autonome.
Ma come si definisce l'indennizzo in caso di lavoratrici che esercitano libera professione?
È necessario, a tal proposito, identificare due macro categorie: quella delle lavoratrici autonome sprovviste di cassa previdenziale privata e quelle, iscritte ad ordini professionali, titolari di posizione presso la cassa previdenziale privata di riferimento.

Nel caso di professioniste sprovviste di cassa previdenziale privata, è prevista l'iscrizione obbligatoria presso la gestione separata Inps ed in questo caso l'Istituto prevede che le lavoratrici abbiano diritto alle prestazioni non pensionistiche in misura proporzionale ai contributi versati.
A condizione che la lavoratrice sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti, spetta un'indennità per ricovero ospedaliero, per malattia, l'assegno al nucleo familiare, l'indennità per maternità e per congedo parentale.

Ove la lavoratrice risulti invece iscritta sia ad una gestione INPS (dipendente, artigiana, commerciante o agricola), sia ad una cassa professionale, non vi potrà essere cumulabilità fra le prestazioni e la cassa professionale potrà intervenire ad integrazione fra quanto percepito dalla lavoratrice e l'importo minimo previsto dalla cassa stessa (precisazione del Ministero del Lavoro su interpello n. 22.2013).

Alle lavoratrici iscritte esclusivamente alla cassa previdenziale privata invece spetta un'indennità di maternità a seconda delle previsioni della cassa stessa.
Nel caso dei Consulenti del Lavoro l'iscrizione all' ENPACL (Ente Nazionale di previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro) dà diritto, su espressa domanda della lavoratrice iscritta, alla corresponsione dell'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del sesto mese di gravidanza ed entro i 180 giorni dal parto, allegando apposita documentazione (certificato del ginecologo per domande presentate prima della nascita o autocertificazione di nascita, copia della cartella clinica in caso di aborto, in caso di adozione copia del provvedimento di adozione o affidamento, autocertificazione dello stato di famiglia e copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente a quello in cui si verifica l'evento).
L'indennità compete per i due mesi antecedenti il parto (periodo ante partum) e per i tre mesi successivi (periodo post partum) e spetta anche in casi di aborto (naturale o terapeutico) verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.
L'indennità spetta anche in casi di adozione o affidamento, a condizione che il bambino non superi i sei anni di età per le adozioni nazionali e i diciotto anni di età per quelle internazionali.
Gli importi minimali e massimali sono definiti annualmente dall' Ente.

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