INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 30 EX L. 99/2013

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Con l'emanazione in data 07 agosto 2013 del decreto di riprogrammazione delle risorse del "Piano di Azione Coesione" e la pubblicazione delle circolari operative Inps n. 131 del 17 settembre 2013 e n. 138 del 27 settembre 2013, l'incentivo per l'occupazione dei giovani previsto dall'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 - convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 – è effettivamente operativo.10 01
Il provvedimento, che non ha natura strutturale ma sperimentale, prevede agevolazioni a favore di tutti i datori di lavoro – con espressa esclusione dei datori di lavoro domestico – che effettuino assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, a decorrere dalla data del 07 agosto 2013 e fino al 30 giugno 2015, subordinatamente alla verifica da parte dell'Inps delle risorse finanziarie.
I giovani, oltre al requisito anagrafico, all'atto dell'assunzione o trasformazione dovranno essere in possesso di almeno uno dei due seguenti requisiti:

  1. Nell'ultimo semestre non devono aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero qualora nell'ultimo semestre abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata, abbiano percepito un reddito annuo lordo inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (4.800 euro per lavoro autonomo e 8.000 euro per lavoro subordinato);
  2. Essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione.

La conversione in legge della disposizione ha eliminato il requisito di fonte europea che consentiva lo sgravio anche a giovani soli, con una o più persone a carico.
Come chiarito dalla circolare Inps n. 131/2013, l'incentivo è riconosciuto anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001, per le assunzioni di apprendisti e per le per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione per i soli periodi in cui il lavoratore è somministrato a un utilizzatore. Di contro, secondo l'interpretazione dell'Inps l'incentivo non spetterebbe per i rapporti di lavoro intermittente e ripartito poiché non possono essere considerati di stabile occupazione per il lavoratore.
Con particolare riferimento al contratto di apprendistato, in considerazione della circostanza che per tale tipologia contrattuale l'ordinamento già prevede una disciplina di favore - caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro -, secondo quanto stabilito dall'Istituto, l'incentivo previsto dall'articolo 1 del dl 76/2013 non può mensilmente superare l'importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista. Tale considerazione è estesa a tutti i possibili incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto.

Misura e durata dell'incentivo
L'agevolazione è pari ad 1/3 della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali ed è fruibile tramite conguaglio contributivo mensile, fatto salvo il settore agricolo ove vanno applicate le regole specifiche di settore.
Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 650 euro per lavoratore.
In caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo spetta fino ad un massimo di 18 mesi mentre in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l'incentivo spetta fino ad un massimo 12 mesi.

Condizioni di accesso all'incentivo
Gli incentivi sono subordinati alle seguenti condizioni:
• Corretto adempimento degli obblighi contributivi. In caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l'agenzia di somministrazione, in quanto l'agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi;
• Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• Le assunzioni non devono essere effettuate in attuazione di preesistente obbligo normativo;
• Rispetto del diritto di precedenza di lavoratori licenziati;
• I datori di lavoro e gli utilizzatori non devono avere in atto – nella stessa unità produttiva - sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui siano acquisite professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
• Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore;
• Rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008;
• L'assunzione o trasformazione deve generare un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.
L'incentivo è comunque applicabile qualora l'incremento non avvenga per:
o dimissioni volontarie del lavoratore;
o invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
o pensionamento per raggiunti limiti di età;
o riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La realizzazione iniziale dell'incremento occupazione, il mantenimento mensile e l'eventuale ripristino, devono essere valutati in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il calcolo va effettuato in unità lavorative/anno (ULA) ovvero numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il numero dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. I lavoratori in sostituzione non si considerano.
Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo indeterminato, ai fini del rispetto della condizione dell'incremento occupazionale, il datore di lavoro dovrà effettuare entro un mese un'ulteriore assunzione con contratto di lavoro dipendente, per la quale, tuttavia, non dovranno essere rispettate le condizioni soggettive richieste per i neo assunti.
In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (sia essa a tempo determinato che indeterminato), l'incremento occupazione iniziale e il suo mantenimento devono essere valutati rispetto ai dipendenti dell'agenzia; nella base di computo della forza aziendale dell'agenzia devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e gli altri dipendenti (rispetto a questi ultimi si computano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato).

Indicazioni procedurali
Con la circolare n. 131/2013 l'Inps ha illustrato il procedimento per l'ammissione all'incentivo.
Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda preliminare di ammissione all'incentivo allo scopo di verificarne la disponibilità, indicando:
• il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
• la Regione di esecuzione della prestazione lavorativa.

Il datore di lavoro ancora sprovvisto di posizione contributiva deve farne richiesta alla sede INPS competente attraverso la presentazione della domanda d'iscrizione e inquadramento aziendale, inserendo nella denominazione sociale la dicitura "D.L. 76/2013".
Come chiarito dall'Inps con la circolare n. 138/2013, l'istanza di prenotazione dell'incentivo, che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta. Trascorsi 30 giorni, l'istanza perde definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova.
La domanda deve essere inoltrata telematicamente avvalendosi del modulo di istanza on-line "76-2013", messo a disposizione all'interno dell'applicazione "DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet dell'Inps.
Il modulo è accessibile seguendo il percorso "servizi online" - "per tipologia di utente" - "aziende, consulenti e professionisti" - "servizi per le aziende e consulenti" e previa autenticazione nella sezione "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".
All'interno dell'applicazione "Di.Res.Co" è possibile anche consultare la consistenza dei fondi disponibili per Regione o Provincia autonoma, in relazione ai periodi cui va imputata la durata del beneficio. La disponibilità delle somme è aggiornata quotidianamente in conseguenza delle istanze accolte, confermate o scadute.
Entro tre giorni dall'invio dell'istanza, l'INPS - mediante i propri sistemi informativi centrali - verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica in modalità telematica (all'interno dell'applicazione "DiResCo") che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l'assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.
Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro - per accedere all'incentivo - deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare - mediante l'apposita funzionalità che sarà resa disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo" - l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. La domanda di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
I termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione dell'istanza definitiva di conferma della prenotazione - con contestuale domanda di ammissione all'incentivo - sono perentori. La loro inosservanza determina l'inefficacia della precedente prenotazione di somme.
Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l'incremento netto dell'occupazione. L'autorizzazione dell'Inps diviene efficace, qualora - nel termine indicato dall'articolo 1, co. 5, dl 76/2013 - venga realizzato l'incremento netto dell'occupazione. In caso contrario il datore di lavoro dovrà astenersi dal fruire dell'incentivo.
L'Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti
di spettanza dell'incentivo e attribuisce all'istanza definitiva di ammissione al beneficio un esito positivo o negativo, visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale.
Ulteriori controlli circa la sussistenza dei presupposti dell'incentivo, verranno effettuati dall'Inps a posteriori mediante l'unità organizzativa "Verifica amministrativa".

SCHEMA RIPARTIZIONE RISORSE

Ripartizione delle risorse destinate all’incentivo   per le Regioni previste dall’ art. 1 co . 12 , lett. a), del D.L. n. 76/2013.

REGIONE

Annualità 2013

Annualità 2014

Annualità 2015

Annualità 2016

Abruzzo

€ 1.750.875,81

€ 2.626.313,71

€ 2.626.313,71

€ 1.750.875,81

Molise

€ 709.766,99

€ 1.064.650,48

€ 1.064.650,48

€ 709.766,99

Sardegna

€ 6.365.075,85

€ 9.547.613,78

€ 9.547.613,78

€ 6.365.075,85

Basilicata

€ 2.813.528,38

€ 4.220.292,57

€ 4.220.292,57

€ 2.813.528,38

Calabria

€ 12.629.299,86

€ 18.943.949,79

€ 18.943.949,79

€ 12.629.299,86

Campania

€ 26.126.959,96

€ 39.190.439,94

€ 39.190.439,94

€ 26.126.959,96

Puglia

€ 21.330.344,53

€ 31.995.516,79

€ 31.995.516,79

€ 21.330.344,53

Sicilia

€ 28.274.148,62

€ 42.411.222,94

€ 42.411.222,94

€ 28.274.148,62


 

Ripartizione delle risorse destinate all’incentivo per le Regioni previste dall’ art. 1 co . 12 , lett. b), del D.L. n. 76/2013.

REGIONE

Annualità 2013

Annualità 2014

Annualità 2015

Annualità 2016

Emilia – Romagna

€ 4.113.610,78

€ 8.398.622,01

€ 8.398.622,01

€ 4.285.011,23

Friuli - Venezia Giulia

€ 1.886.131,83

€ 3.850.852,48

€ 3.850.852,48

€ 1.964.720,65

Lazio

€ 7.176.799,39

€ 14.652.632,09

€ 14.652.632,09

€ 7.475.832,70

Liguria

€ 3.063.251,82

€ 6.254.139,14

€ 6.254.139,14

€ 3.190.887,32

Lombardia

€ 5.324.961,25

€ 10.871.795,88

€ 10.871.795,88

€ 5.546.834,63

Marche

€ 2.177.510,98

€ 4.445.751,59

€ 4.445.751,59

€ 2.268.240,61

P.A. Bolzano

€ 841.733,54

€ 1.718.539,31

€ 1.718.539,31

€ 876.805,77

P.A. Trento

€ 780.793,95

€ 1.594.120,98

€ 1.594.120,98

€ 813.327,03

Piemonte

€ 7.987.886,67

€ 16.308.601,94

€ 16.308.601,94

€ 8.320.715,28

Toscana

€ 6.320.360,74

€ 12.904.069,84

€ 12.904.069,84

€ 6.583.709,10

Umbria

€ 2.415.176,55

€ 4.930.985,46

€ 4.930.985,46

€ 2.515.808,91

Valle d'Aosta

€ 508.682,92

€ 1.038.560,96

€ 1.038.560,96

€ 529.878,04

Veneto

€ 5.403.099,58

€ 11.031.328,31

€ 11.031.328,31

€ 5.628.228,73


postit 160

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