TUTELA AMBIENTALE: PROSSIME SCADENZE (ED ESONERI) AI SENSI DELLE RECENTI NORMATIVE

Scritto da Manuel Marini.

05 01Il D. L. 210 del 30.12.15 (cd Milleproroghe), pubblicato in G.U. al n. 302 del 30.12.15, per l'ennesima volta sancisce al comma 1 dell'articolo 8 lo slittamento dell'operatività del Sistema Elettronico della Tracciabilità dei Rifiuti (Sistri), andando a sostituire il termine del 31.12.15 originariamente previsto nel comma 3 bis dell'art. 11 del D. L. 101 del 31.08.13 con il 31.12.16.
Operativamente parlando, permane l'obbligo di iscrizione e contribuzione al Sistri per le seguenti categorie imprenditoriali:
- Imprese produttrici di rifiuti pericolosi aventi più di 10 dipendenti;
- Imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti pericolosi;
- Imprese che gestiscono impianti che effettuano il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Qualora le imprese rientranti nelle suddette categorie non adempiano all'obbligo di iscrizione e di contribuzione, rischiano pesanti sanzioni.
Si segnala dunque che, sino al 31.12.16 non permane l'obbligo di utilizzazione del Sistri, essendo ancora obbligatoria la tenuta cartacea della documentazione (registro di carico scarico, formulari/schede sistri, e MUD), in mancanza della quale potrebbero essere irrogate sanzioni da parte degli organi di controllo competenti.

Si ricorda che entro il 30.04 prossimo, dovrà essere trasmesso il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (cosiddetto MUD), relativamente ai rifiuti gestiti nell'anno 2015. Di seguito forniamo alcune informazioni specifiche.
Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione

  • produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, con più di 10 dipendenti;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  • soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.

Si sottolinea che il Green Act, anche detto Collegato Ambientale (ossia la Legge "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), norma approvata dopo un iter estremamente travagliato, ha previsto l'esclusione della presentazione del MUD da parte delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle imprese svolgenti le attività richiamate nei codici ATECO 96.02.01 (parrucchieri), 96.02.02 (centri estetici) e 96.09.02 (operatori addetti al tatuaggio e piercing). Pertanto, a far data dal 2016 le categorie di imprese sopra richiamate assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale mediante la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari attestanti l'avvenuto avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti: per tali categorie, infatti, non sarà più necessaria la tenuta del registro di carico e scarico.

Come compilare la dichiarazione
La comunicazione Rifiuti Speciali deve essere compilata tramite:

  • software messo a disposizione da Unioncamere;
  • altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati previsti dalla norma.

I soli produttori iniziali che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare la Comunicazione Rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

Come effettuare la trasmissione della dichiarazione
Come di consueto, le dichiarazioni vanno inviate alle Camere di Commercio territorialmente competenti: fa fede la provincia su cui è ubicata l'unità locale dell'impresa. La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica. Il file che dev'essere spedito viene generato dal software Unioncamere (o da altri software che rispettino i tracciati record previsti norma), e può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante (dichiarazione singola) che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla). La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it
Per la trasmissione telematica, i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale valido al momento dell'invio. I Consulenti del Lavoro (così come le associazioni di categoria o gli altri professionisti), possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri clienti, apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta da parte dei clienti stessi (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati): si specifica che la suddetta delega che deve essere conservata.

Diritto di segreteria
Il diritto di segreteria per la trasmissione telematica, è di € 10,00 per ogni Unità Locale dichiarante, e può essere versato tramite carta di credito o mediante il sistema Telemaco Pay.
Il diritto di segreteria per la trasmissione cartacea (possibile soltanto nei casi sopra richiamati), è di € 15,00 per ogni Unità Locale dichiarante, e generalmente va versato a mezzo bollettino postale intestato alla Camera di Commercio di competenza.

Indicazioni operative
Si raccomanda di prestare particolare attenzione nell'indicazione delle rimanenze di rifiuto, le quali devono essere suddivise in base alla destinazione (ossia recupero o smaltimento).

Sanzioni previste
Qualora i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, non adempiano a tale obbligo ovvero effettuino la dichiarazione in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00. Qualora la comunicazione venga effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (30/04/2016), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00.
Sono previste sanzioni specifiche per la mancata/errata/incompleta presentazione della dichiarazione relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso.

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