DECESSO LAVORATORE

Scritto da Michela Sirigu.

03 01Le cause di estinzione del rapporto di lavoro subordinato, come noto, possono essere molteplici, possiamo distinguere le seguenti cause di cessazione:

  • per volontà del datore di lavoro (licenziamento);
  • per volontà del lavoratore (dimissioni);
  • per comune accordo (risoluzione consensuale)
  • per cause estranee dalla volontà delle parti (impossibilità sopravvenuta, forza maggiore etc.)

Tra le ipotesi di estinzione di estinzione per forza maggiore, dobbiamo annoverarne un'altra, ovvero l'estinzione legale per morte del lavoratore.

La disciplina legale dell'estinzione del rapporto di lavoro è contenuta nel libro V del codice civile; nel quale si annovera anche il caso del decesso del lavoratore.
La morte del lavoratore estingue il rapporto di lavoro per causa di forza maggiore, ma allo stesso tempo consente il subentrare dei familiari nei rapporti economici conseguenti dalla risoluzione del rapporto stesso.

Al momento del decesso del lavoratore ci si trova in dubbio su come distinguere le somme da erogare e su quale sia il metodo da adottare per la liquidazione.

 L'art. 2122 codice civile recita: In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate negli articoli 2118 (indennità sostitutiva del preavviso) e 2120 (TFR) devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. Il prestatore di lavoro può disporre mediante testamento delle indennità sopra citate, in mancanza delle persone indicate al comma 1.

Il disposto normativo appena richiamato, chiarisce e distingue le modalità di ripartizione delle somme maturate dal de cuius.

Possiamo quindi distinguere, somme retributive maturate ma non ancora liquidate in quanto relative al periodo di paga in corso al momento del decesso, e, somme maturate ma liquidabili solo in un determinato momento (mensilità aggiuntive, Tfr) oppure maturate ma non ancora godute (ferie, permessi ecc.).

Tali somme non rientrano indistintamente nell'asse ereditario del lavoratore deceduto ma viene assoggettata a una particolare disciplina in base alla diversa natura delle stesse. La normativa effettua una distinzione delle spettanze in due diverse categorie:

  • Somme iure successioni, rientrano in questa categoria le somme maturate dal lavoratore per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate tramite il cedolino paga (si tratta delle competenze dell'ultimo mese di lavoro, quali retribuzione, straordinario, festività, 13esima mensilità, ferie e permessi). Tali somme non possono essere corrisposte da parte del datore di lavoro agli eredi senza l'accertamento dell'accettazione dell'eredità, che deve essere adeguatamente documentata dagli aventi diritto.
  • Somme iure proprio, tali sono le somme indicate tassativamente nell'artt. 2122 e 2118 c.c., ossia l'indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto. La corresponsione di queste somme è indipendente dall'accettazione dell'eredità, in quanto le stesse sono assegnate ex lege ai superstiti e non appartengono all'asse ereditario.

Tali somme dovranno essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione se non vi è accordo tra gli aventi diritto, dovrà essere effettuata secondo il bisogno di ciascuno. È nullo qualsiasi patto antecedente la morte.

Classificazione degli aventi diritto a succedere

La legge chiama a succedere 4 categorie di persone: parenti legittimi, parenti naturali, coniuge, stato.

 PARENTI LEGITTIMI

i. figli legittimi, legittimati, adottivi in parti uguali;

ii. se non ci sono figli e ulteriori discendenti, vengono chiamati gli ascendenti legittimi, i fratelli, o le sorelle;

iii. se ci sono solo ascendenti legittimi, succedono il padre e la madre in parti uguali, in mancanza succedono altri ascendenti (es. nonno);

iv. se ci sono solo fratelli e sorelle, succedono in parti uguali;

v. se ci sono genitori, fratelli e sorelle, tutti concorrono fra loro in parti uguali (ai genitori non meno della metà);

vi. in mancanza di figli, scendenti, fratelli, sorelle, vengono chiamati a succedere gli altri parenti collaterali fino al sesto grado.

 PARENTI NATURALI  Figli naturali e genitori naturali
 CONIUGE SUPERSTITE Succede se non si trova in stato di separazione legale a lui addebitata (assegno vitalizio in sostituzione degli alimenti che godeva). Il coniuge può concorrere con i figli legittimi e/o naturali, con gli scendenti legittimi e/o fratelli e sorelle, se mancano questi l’eredità è devoluta al coniuge.
 STATO  In mancanza di parenti legittimi o naturali e del coniuge l’eredità è devoluta allo Stato.

In questa sede si approfondiranno gli adempimenti del datore di lavoro e la tassazione da applicare alle somme da corrispondere.

Il datore di lavoro nel mese del decesso dovrà elaborare diversi cedolini paga:

  • cedolino paga per eseguire il conguaglio fiscale delle somme percepite dal lavoratore prima del decesso. Se il dal conguaglio scaturirà un credito, questo dovrà essere attribuito tra gli aventi diritto, mentre in caso di conguaglio a debito il datore di lavoro provvederà al versamento nelle consuete modalità;
  • cedolino paga riportando le somme dovute per nel mese del decesso, le competenze di fine rapporto (escluso il TFR) quali ad esempio ratei residui, ferie e permessi non goduti. In questo cedolino tali somme non andranno a tassazione fiscale ma sarà dovuta invece la contribuzione previdenziale. Il datore di lavoro provvederà al versamento dei contributi e alla presentazione dell'UNIEMENS;
  • cedolino nel quale riportare TFR e indennità sostitutiva di preavviso. Sull'indennità sostitutiva di preavviso sarà dovuta la contribuzione previdenziale, mentre fiscalmente si applicherà la tassazione separata. Il datore di lavoro verserà la contribuzione previdenziale dovuta sull'indennità sostitutiva.
 COMPENSO  CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE  TASSAZIONE FISCALE  BENEFICIARI
 Retribuzione mese del decesso  SI  NO, tassazione in capo agli eredi. Le somme sono tassate al 23%  In base alle norme sulla successione
 13esima, Ferie, ROL  SI  NO, tassazione in capo agli eredi. Le somme sono tassate al 23%  In base alle norme sulla successione
 TFR  NO  SI, tassazione separata  coniuge- figli- parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado, se vivevano a carico del lavoratore La ripartizione, in caso di mancanza di accordi, deve essere fatta in base al bisogno di ciascuno.- In mancanza delle predette persone la ripartizione è quella della successione legittima. Ogni patto precedente la morte è nullo.
 Indennità sostitutiva di preavviso  SI  SI, tassazione separata  coniuge- figli- parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado, se vivevano a carico del lavoratore La ripartizione, in caso di mancanza di accordi, deve essere fatta in base al bisogno di ciascuno.- In mancanza delle predette persone la ripartizione è quella della successione legittima. Ogni patto precedente la morte è nullo.

Nel momento in cui gli eredi presenteranno idonea documentazione attestante il rapporto di parentela e l'indicazione della misura a ciascuno spettante il datore di lavoro dovrà elaborare tanti cedolini paga quanti sono gli aventi diritto e assoggetterà l'imponibile fiscale relativo alle competenze a tassazione ordinaria, applicherà l'aliquota minima del 23% senza il riconoscimento delle detrazioni. Su queste somme non vanno inoltre trattenute le addizionali regionali e comunali, come precisato dalla circolare 3/E del 01/01/1998 dell'Agenzia delle Entrate. Mentre sul TFR e sull'indennità sostitutiva del preavviso a tassazione separata con l'aliquota di competenza del lavoratore deceduto.

Il datore di lavoro prima di provvedere al pagamento delle somme agli eredi deve richiedere agli aventi diritto la seguente documentazione:

  • lo stato di famiglia con la composizione del nucleo familiare alla data del decesso;
  • l'atto di morte del defunto;
  • l'atto notorio presentato dal coniuge o dai figli da cui risulti che tra il defunto e il coniuge non è mai stata pronunciata sentenza di divorzio o separazione;
  • eventuale sentenza di separazione dei coniugi;
  • l'atto notorio presentato da parenti o affini attestante il rapporto di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo nonché la vivenza a carico;
  • gli aventi diritto devono comunque comunicare i dati anagrafici completi di codice fiscale e della quota percentuale di indennità spettante a ciascuno;
  • in presenza di minori di 18 anni o degli incapaci è necessario l'intervento del giudice tutelare, anche in presenza del genitore del minore, che deciderà circa l'accettazione dell'indennità e la relativa ripartizione (copia della delibera del giudice tutelare dovrà essere consegnata al datore di lavoro prima di erogare il TFR e l'indennità di sostitutiva di preavviso)

Il decesso del contribuente fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti del modello 730.
Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli acconti.
Nel caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell'apposita certificazione.
Si ricorda che, in caso di conguaglio derivante da assistenza fiscale sospesa o non effettuata, nel modello 770 dovrà essere indicato il codice c (decesso).

Il datore di lavoro dovrà emettere la CU intestata al lavoratore de cuius nel quale saranno riportati gli emolumenti corrisposti al lavoratore prima del decesso. Il sostituto dovrà quindi emettere una CU intestata ai singoli eredi/aventi diritto ai quali ha corrisposto redditi; verranno indicati i dati dell'erede nella casella percettori, l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, ritenute operate, nella casella annotazioni deve indicare dati del deceduto e il suo numero di codice fiscale, la situazione di eredità o di erogazione di indennità in caso di morte.

Nel caso in cui, il datore di lavoro non possa corrispondere tempestivamente le somme dovute agli aventi diritto, per cause a lui non imputabili, vincolerà tali somme in un apposito conto bancario o postale e ne darà comunicazione agli interessati.
In questo modo il datore di lavoro si tutelerà contro eventuali richieste successive per interessi e/o rivalutazioni. Operando come sopra non dovranno essere corrisposte altre somme diverse ed ulteriori rispetto all'interesse maturato sul conto anche se questo dovesse risultare inferiore rispetto all'interesse legale.

 

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