IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE NEL CCNL COMMERCIO

Scritto da Veronica Papa.

03 01Dopo l'interruzione della trattativa del giugno dello scorso anno per il rinnovo del Contratto del Commercio nella serata del 30 marzo 2015, dopo un'intensa trattativa tra Confcommercio e i tre maggiori sindacati di settore, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, è stata raggiunta un'intesa unitaria che consegna un risultato salariale e normativo per il triennio 2015 – 2017.
Come si legge nel comunicato stampa della CISL del 31 Marzo 2015, il nuovo contratto nazionale di lavoro, in vigore dal 1° aprile 2015, sarà applicato ad oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario, commercio, distribuzione e servizi.
Il precedente contratto resta valido fino al 31 marzo di quest'anno, quindi ai lavoratori non spettano indennità di vacanza contrattuale o una tantum come successo per altri rinnovi.
Le parti stipulanti hanno stabilito un aumento economico di 85,00 euro al IV livello da riparametrare per gli altri livelli e da erogare in 5 tranche.
Viene confermato il ruolo del secondo livello di contrattazione aziendale e territoriale, infatti l'intesa riconosce un elemento economico di garanzia quantificato in 90 euro per le aziende con più di 10 dipendenti e in 80 euro per le aziende al di sotto dei 10 dipendenti da rapportare in scala parametrale per i diversi livelli.
In tema di flessibilità durante i picchi di lavoro il nuovo articolo prevede che l'azienda possa richiedere il superamento dell'orario stabilito da contratto fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro non saranno pagate come straordinario ma concesse come riduzione di orario nei periodi di minor carico di lavoro.
Per la clausola di contingentamento del limite percentuale di ricorso ai contratti a tempo determinato sul totale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la percentuale del 20% e viene applicata anche all'apprendistato, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda.
Novità introdotte anche sul versante normativo a cominciare dall'introduzione del sistema di classificazione del personale del settore Ict - tecnologie dell'informazione e della comunicazione - da tempo una parte importante e innovativa del terziario avanzato.
Elencate le novità dell'intesa siglata, voglio soffermarmi in particolare sul nuovo "contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione", introdotto, in via sperimentale. Non dissimile dal vecchio contratto di inserimento, cancellato dalla legge Fornero (legge n. 92/2012), questa nuova tipologia contrattuale sarà sperimentata e monitorata nei prossimi due anni.
Potranno essere assunti con il contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione, per una sola volta, soggetti in condizioni di particolare svantaggio: lavoratori che hanno terminato l'utilizzo degli ammortizzatori sociali senza aver trovato ricollocazione, lavoratori autonomi o parasubordinati con un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.
È destinato inoltre a coloro che, assunti con l'apprendistato, non siano stati confermati con un contratto a tempo indeterminato al termine del periodo formativo. È evidente che, in quest'ultimo caso, il precedente datore di lavoro non potrà assumere l'ex apprendista con il contratto di sostegno all'occupazione.
Secondo la previsione del nuovo art. 69 bis del CCNL, il contratto suddetto potrà durare al massimo dodici mesi.
Durante i primi sei, l'inquadramento e la retribuzione saranno di due livelli inferiori rispetto a quelli previsti per la qualifica inserita nel contratto di assunzione. Di un livello inferiore per i successivi sei mesi e anche per i primi 24 mesi dell'eventuale contratto a tempo indeterminato sottoscritto al termine di quello a tempo determinato.

Di seguito una tabella esemplificativa:

livello

Primi 6 mesi a t.d.

Ulteriori 6 mesi a t.d.

24 mesi a t. ind.

Quadro

Come si legge nel CCNL, il contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione è stato adottato "al fine di favorire l'inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati". Per perseguire questo obiettivo, non viene imposto un limite al numero delle assunzioni che si potranno attivare con questa tipologia contrattuale.
In quest'ottica, inoltre, questa nuova tipologia di contratto a termine è esclusa dal computo del limite del 20% delle ordinarie assunzioni a tempo determinato. Non sono computabili anche ai fini della determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall'art. 72, 1° comma, punto 2) (forza occupazionale per il limite minimo orario del part –time), per la durata del contratto di sostegno all'occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato.
Per dette assunzioni il datore di lavoro dovrà effettuare una formazione obbligatoria di 16 ore, all'interno della quale dovrà essere inclusa la parte relativa alla prevenzione antinfortunistica.
Questa nuova tipologia contrattuale, con la possibilità di svincolo dal rispetto delle percentuali, oltre e soprattutto al minor costo della forza lavoro, rappresenta un'opportunità e un incentivo per la parte datoriale e senz'altro, dall'altro lato, costituisce un'ulteriore chance anche per disoccupati e inoccupati.

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