AL VIA LA NASpI

Scritto da Matteo Atzori.

05 01Il 1° maggio secondo quanto previsto dal D. Lgs. 22/2015, in attuazione della Legge delega 183/2014 (Job Act), è entrato in vigore il nuovo ammortizzatore sociale NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego) che ha sostituito, per gli eventi verificatesi successivamente dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la nota Aspi e Mini Aspi.
Il sistema di contribuzione della NASpI non cambia rispetto alla precedente Aspi e Mini Aspi e, pertanto, non cambia il sistema di finanziamento a carico del datore di lavoro:

  • il contributo ordinario dell'1,31%;
  • il contributo aggiuntivo dell'1,4% dovuto per i rapporti di lavoro a tempo determinato (di cui si può ottenere la restituzione in caso di stabilizzazione del lavoratore);
  • il cosiddetto ticket sui licenziamenti, pari al 41% del massimale mensile di NASpI, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni (dal 2016 il contributo sarà dovuto anche per i cambi appalto con continuità occupazionale e nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere).

Restano sempre esclusi dal pagamento del ticket i datori di lavoro tenuti a versare il contributo d'ingresso nelle procedure di licenziamento collettivo (in base alla legge 223/1991), fino a quando sarà in vigore l'indennità di mobilità (fine 2016).
La NASpI non va a modificare il precedente sistema per la richiesta in forma anticipata dell'intera indennità di disoccupazione per avviare una nuova attività. A differenza della disciplina dettata dalla legge 92/2012, nella quale questa chance aveva carattere sperimentale, il decreto legislativo 22/2015 lascia inalterata l'opportunità, rendendola però strutturale.

La condizione per accedere alla NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
Sul punto occorre precisare che il Ministero del Lavoro con la risposta a Interpello n. 13 del 24 aprile 2015, ha puntualizzato che la NASpI spetta anche a tutti i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, come pure al dipendente che (soggetto al contratto a tutele crescenti) accetta l'offerta economica del datore nell'ambito della cd. "conciliazione agevolata", ex articolo 6 del Dlgs n. 23/2015.
Con riguardo al licenziamento disciplinare, non mutano i precedenti orientamenti ministeriali sul tema. Il dicastero già con precedente risposta a interpello n. 29 del 23 ottobre 2013, aveva precisato che sussiste il diritto del lavoratore a percepire l'Aspi (e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo), anche nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa: tale situazione, quindi, non muta a seguito dell'istituzione della NASpI.
Con riguardo, invece alla nuova offerta di conciliazione, introdotta dall'art. 6 del D. Lgs. 23/15, il Ministero, come peraltro precisato anche da Confindustria con la propria circolare n. 19831 del 9 marzo 2015, afferma che l'accettazione dell'offerta non muta il titolo della risoluzione del rapporto, che resta il licenziamento, peraltro già avvenuto, ma comporta, per espressa previsione normativa, solo la rinuncia alla sua impugnazione. Conseguentemente non modificandosi il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie va intesa quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento da parte del datore di lavoro.

I requisiti per l'accesso al beneficio, che devono sussistere congiuntamente, sono:

  1. essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
  2. far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  3. far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Con riferimento a tale ultimo requisito, l'Inps afferma con la circolare 94/2015, che i giorni di lavoro devono essere effettivi e che non rileva il numero delle ore. Rilevano al fine del conteggio le giornate che nel flusso uniemens hanno il codice "S" .
La stessa circolare, con riferimento all'arco temporale di cui al punto b), precisa che gli eventi di malattia e infortunio sul lavoro (senza integrazione del datore di lavoro), la cassa integrazione a zero ore nonché le assenze per permessi fruiti per un familiare con handicap grave, verificatisi nei 12 mesi precedenti, non sono considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva e devono considerarsi neutri, determinando un ampliamento, pari alla loro durata, di entrambi i periodi previsti dalla legge.
Rispetto alla previgente normativa si deve evidenziare un alleggerimento dei requisti, si ricorderà che per ottenere l'Aspi occorrevano un anno di contributi nel biennio precedente (con minimo due anni dal primo pagamento), mentre per la NASpI basteranno solo 13 settimane di contributi pagati nei 4 anni precedenti la disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.
La base di computo è rappresentata dalla retribuzione imponibile previdenziale che il lavoratore ha ricevuto nei ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato ottenuto per 4,33. Se la retribuzione, così calcolata, risulta pari o inferiore a 1.195 euro (valore del 2015 e annualmente rivalutabile), l'indennità è pari al 75% di tale importo. Nei casi in cui sia superiore, l'indennità corrisponde al 75% di 1.195 euro aumentato del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.195 euro.
L'indennità subisce una diminuzione di un 3% mensile a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
La durata della NASpI non è rapportata all'età del lavoratore, ma la nuova indennità è concessa mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi quattro anni, per una durata massima di 24 mesi. Dal 1° gennaio 2017, la prestazione si ridurrà fino a un massimo di 18 mesi di fruizione.
L'articolo 5 del D. Lgs. 22/2015 introduce un nuovo criterio nel calcolo del periodo indennizzabile, ovvero
ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, introducendo quindi un criterio di esclusione fino ad ora assente nei previgenti sistemi di calcolo della disoccupazione.

L' Istituto nel prendere atto del susseguirsi negli ultimi anni di diverse discipline inerenti la tutela dei sussidi sulla disoccupazione, e, nell'ottica di fornire un quadro di raccordo tra la NASpI e le precedenti normative, con la circolare 94/2015 articola tutta una serie di criteri per determinare i periodi oggetto di esclusione ai fini della Naspi, dato che le precedenti forme di tutela (disoccupazione ordinaria e Aspi) non ragguagliavano le rispettive durate alla contribuzione pregressa.
A titolo d'esempio, un lavoratore che nei i 4 anni che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione per cui richiede la Naspi, ha fruito di una prestazione di DSO o ASPI, si vedrà escluse le 52 settimane già utilizzate per il riconoscimento del beneficio già goduto.
Al contrario, se il soggetto ha fruito parzialmente delle prestazioni Dso e Aspi, il numero di settimane da escludere si riduce in modo proporzionale al minor godimento.
Molto articolata è la normativa inerente la compatibilità e la cumulabilità della Naspi in caso di svolgimento di attività lavorativa (subordinata o autonoma).
Schematizzando si possono verificare le seguenti ipotesi:
Il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato di durata massima di sei mesi, non decade dall'indennità. In questo caso, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro;
Il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi e il reddito percepibile sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale ovvero 8.145 euro; in questo caso sia ha la totale decadenza;
Nel caso in cui, invece, la prestazione lavorativa sia superiore ai sei mesi ma il reddito risulti inferiore ai 8.145 euro, il lavoratore mantiene la prestazione, a condizione che, entro un mese dall'inizio dell'attività, comunichi all'Inps il reddito annuo previsto. In questo caso l'indennità NASpI subirà una riduzione pari all'80% del reddito previsionale comunicato all'INPS;
Il beneficiario instaura un rapporto di lavoro autonomo con un reddito presunto superiore ai 4.800 euro; in questo caso si ha la totale decadenza dal diritto alla prestazione;
Il beneficiario instaura un rapporto di lavoro autonomo con un reddito presunto inferiore ai 4.800 euro il lavoratore mantiene la prestazione, a condizione che, entro un mese dall'inizio dell'attività, comunichi all'Inps il reddito annuo previsto. In questo caso l'indennità NASpI subirà una riduzione pari all'80% del reddito previsionale comunicato all'INPS
Le prestazioni lavorative rese durante il godimento della NASpI devono comunque sempre sottostare alla regola generale che il nuovo datore di lavoro/utilizzatore deve essere diverso da quello presso cui l'interessato prestava attività lavorativa e non devono sussistere rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Gli aventi diritto alla prestazione, devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
La NASpI spetta a decorrere:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno;
  • dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma nei termini di legge.

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